Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10830 del 05/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17654-2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 5, presso lo studio dell’avvocato ETTORE TRAVARELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, ***** in persona del Sindaco, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

UNICREDIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5093/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

La Corte:

RITENUTO

che il ricorso ponga a questa Corte, tra le altre, la questione di diritto consistente nello stabilire se, ed a quali condizioni, la parte vittoriosa in giudizio possa pretendere dal debitore la rifusione delle spese sostenute dopo la pronuncia della sentenza, ma prima della scadenza dello spatium deliberandi accordato dalla legge al debitore per adempiere.

RITENUTO

che tale questione, per il suo rilievo nomofilattico, rensa opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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