Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10869 del 08/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23793/2014 proposto da:

Fallimento ***** S.p.a., in persona curatore Dott. P.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 8, presso lo studio dell’avvocato Grosso Andrea Clemente che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.p.a. in Liquidazione, in persona curatore fallimentare avv. G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Montello n. 20, presso lo studio dell’avvocato Ferrini Elisabetta che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso incidentale;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

contro

Fallimento ***** S.p.a., in persona curatore Dott. P.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 8, presso lo studio dell’avvocato Grosso Andrea Clemente, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 08/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.p.a. proposta ai sensi della L. Fall., art. 98, dal Fallimento ***** S.p.a., per ottenere l’ammissione in prededuzione del credito vantato a titolo di equo indennizzo L. Fall., ex art. 79, a seguito del recesso del curatore del Fallimento della concedente ***** S.p.a. dal contratto di affitto di azienda stipulato con l’affittuaria ***** S.p.a., stante l’asserito aumento di valore del compendio aziendale all’atto della sua restituzione.

Il tribunale ha ritenuto assorbente l’esistenza di controcrediti di importo superiore a titolo di canoni di affitto pregressi, eccepiti in compensazione L. Fall., ex art. 56, dalla curatela opposta.

Avverso detta decisione il Fallimento ***** ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui il Fallimento ***** ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, corredato da memoria, cui a sua volta il ricorrente ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 56 e 79, lamentando la mancanza dei presupposti della compensazione, stante la “mancata preesistenza al fallimento ***** s.p.a. del fatto genetico della situazione giuridica estintiva”, “della radice causale del credito opposto in compensazione” e “della fonte dell’evento estintivo”. In particolare, difetterebbero la preesistenza e reciprocità dei due crediti – quello per indennizzo sorgendo dopo il fallimento, con il recesso del curatore – e ne sarebbe radicalmente diversa la giustificazione causale, l’uno di fonte legale (e natura indennitaria), l’altro di fonte negoziale (e natura corrispettiva).

3. Il controricorrente, dopo aver affermato l’infondatezza della censura e la correttezza della decisione in punto di compensazione, propone tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

3.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 98, stante la mancata pronuncia del tribunale sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’opposizione per mancato deposito del “fascicolo integrale sotteso alla domanda di ammissione al passivo comprensivo anche della produzione documentale inerente”.

3.2. Con il secondo deduce la “improponibilità della domanda” in quanto le parti, in caso di mancato accordo sulla quantificazione dell’indennizzo, si sarebbero dovute rivolgere al giudice delegato, che lo avrebbe liquidato con provvedimento reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 26.

3.3. Con il terzo denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il Fallimento ***** fornito la prova del proprio credito, limitandosi ad allegare una perizia di parte.

3.4. Parte controricorrente ha aggiunto che, qualora i motivi proposti con ricorso incidentale condizionato dovessero essere ritenuti inammissibili, in quanto afferenti questioni non decise dal giudice a quo – perchè ritenute assorbite – le relative questioni devono intendersi “riproposte quali eccezioni difensive”.

4. Il ricorso principale merita accoglimento.

4.1. Il tribunale ha ritenuto che il credito dell’opponente per equo compenso L. Fall., ex art. 79 e il credito dell’opposto per la riscossione dei canoni di affitto di azienda inevasi fossero compensabili in quanto, ai sensi della L. Fall., art. 56, sarebbe “sufficiente che, anche se il debito non risalga ad un momento anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, sia anteriore il titolo (Cass. sent. n. 11288/01)”, perciò concludendo per “la natura concorsuale del credito alle restituzioni nascente dallo scioglimento del contratto pendente, che si verifica con l’avvio della procedura fallimentare e pertanto la compensabilità anche del credito che ricorre nella fattispecie di cui alla L. Fall., art. 79”.

4.2. Sennonchè, l’arresto citato dal giudice a quo non è stato avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

4.3. Invero, Cass. 11288/2001 aveva confermato l’orientamento espresso da Cass. 12318/1999 in base al quale “la L. Fall., art. 56, prevede, quale unico limite alla compensabilità dei debiti verso il fallito – creditore, l’anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte e quindi la compensazione fallimentare è applicabile non solo quando il credito del terzo non è ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito; pertanto, poichè il credito del socio escluso a seguito della dichiarazione del suo fallimento diviene liquido ed esigibile al momento della Delibera di esclusione ma rinviene il suo fondamento causale nella costituzione del vincolo sociale (precedente al fallimento), deve essere annullata la decisione del giudice di merito che ha escluso la compensabilità dei contrapposti crediti del socio e della società”.

4.4. Al contrario Cass. Sez. U., 22659/2006 ha confermato il diverso orientamento di Cass. 20169/2004 – per cui “il socio di una società cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di liquidazione e del relativo credito soltanto allorchè si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale e, anteriormente, vanta esclusivamente una mera aspettativa legata all’eventualità che, all’atto del verificarsi di detta causa, il patrimonio della società abbia una consistenza tale da permettere l’attribuzione “pro quota” di valori proporzionali alla sua partecipazione; pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio escluso a seguito della dichiarazione di fallimento nasce – o almeno diviene certo esclusivamente per effetto della dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, va esclusa la sussistenza dei presupposti necessari per ritenere detto credito compensabile, L. Fall., ex art. 56, con i contrapposti crediti vantati dalla società nei suoi confronti” – precisando, in particolare, che “la costituzione del rapporto societario e l’originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente”, sicchè un credito che non sia divenuto certo prima della dichiarazione di fallimento non può reputarsi credito anteriore al fallimento, ai fini della sua compensazione L. Fall., ex art. 56, con altri crediti parimenti anteriori.

4.5. A tale orientamento, successivamente consolidatosi, (Cass. 18599/2008; Cass. 19955/2011), il Collegio intende dare seguito, sul rilievo che anche il credito da equo indennizzo qui in discussione, seppure funzionalmente collegato al contratto di affitto di azienda, sorge – o quantomeno diviene certo – solo a seguito dell’esercizio del diritto potestativo di recesso, che la L. Fall., art. 79, consente alle parti dopo la dichiarazione di fallimento, sicchè detto credito non può dirsi anteriore al fallimento ai fini della compensazione di cui alla L. Fall., art. 56, che postula la preesistenza di entrambi i crediti all’apertura della procedura concorsuale (Cass. 22277/2017, 10548/2009); prova ne è che, in caso di recesso del curatore, la L. Fall., art. 79, prevede espressamente che l’indennizzo dovuto alla controparte “è regolato dall’art. 111, n. 1”, cioè costituisce per quest’ultima un credito prededucibile, a differenza del controcredito del recedente per canoni di affitto d’azienda maturati ante fallimento.

4.6. Del resto, se è vero che il requisito della esigibilità del credito ex art. 1243 c.c., può maturare anche dopo la data di apertura della procedura concorsuale – in quanto, ai sensi della L. Fall., art. 55 e dell’art. 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano comunque scaduti alla data del fallimento – è pur sempre necessario che il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia ad essa anteriore (Cass. 825/2015, 24046/2015) e che i crediti abbiano i requisiti della certezza e liquidità, richiesti in generale dall’art. 1243 c.c. (Cass. 27441/2014, che ha negato la compensazione con riguardo ad un credito privo del requisito della certezza, in quanto oggetto di contestazione giudiziale). E, al riguardo, la L. Fall., art. 79, dispone espressamente che “nel dissenso tra le parti, l’equo indennizzo è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati”.

5. I motivi del ricorso incidentale condizionato sono invece inammissibili, in quanto vertono su questioni sulle quali il tribunale capitolino non si è pronunciato, avendo espressamente ritenuto “centrale e assorbente rispetto alle altre” la questione della compensazione. Tali questioni potranno dunque essere riproposte ed esaminate in sede di rinvio.

6. In conclusione, in accoglimento del ricorso principale il decreto impugnato va cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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