Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10938 del 09/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9958-2018 proposto da:

COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO IARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCA PANESI, MANUELA PELLEGRINI;

– ricorrente –

contro

G.N., G.M., GI.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO MONTALDO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

il comune di Massa ha impugnato con ricorso per cassazione l’ordinanza della corte d’appello di Genova che, in data 28-122017, accogliendo l’opposizione di Gi.Ma., G.M. e G.N. alla stima dell’indennità di esproprio relativa ad alcuni terreni di loro proprietà siti nel territorio del comune di Massa, ha determinato la giusta indennità in 908.778,00 EUR, disponendo il deposito della differenza (oltre interessi) presso la cassa depositi e prestiti;

gli espropriati hanno resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

risulta pendente un separato ricorso tra le stesse parti avverso un’altra analoga ordinanza della medesima corte d’appello, resa a conclusione del giudizio di opposizione alla stima di beni limitrofi;

la simultanea pendenza dei ricorsi è stata segnalata dal Comune sul rilievo che i ricorsi presentano problematiche analoghe anche sul versante processuale;

è dunque opportuno che siano trattati congiuntamente; il ricorso iscritto al n. 9962/18 è peraltro già transitato dinanzi alla prima sezione civile della Corte, sicchè la necessità di assicurare la trattazione congiunta suppone che sia rimesso dinanzi a detta sezione anche di quello qui in esame-

P.Q.M.

La Corte rimette la causa dinanzi alla prima sezione civile per trattazione congiunta col ricorso n. 9962/18 r.g. ivi pendente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 giugno 2020

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