Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10949 del 09/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25681-2018 proposto da:

A.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALAZIA n. 10, presso lo studio dell’avvocato CINZIA ANTONIA SCALISE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da A.E.M. avverso il provvedimento del P.M. presso il medesimo Tribunale con il quale era stato liquidato, in misura inferiore a quanto richiesto, il compenso dovuto all’odierno ricorrente a fronte dell’attività di consulenza tecnica dal medesimo svolta su incarico della Procura della Repubblica.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’ A. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria ed istanza per la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49-56, perchè il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere al consulente tecnico le spese vive da questi anticipate in relazione allo svolgimento dell’incarico. Ad avviso dell’ausiliario, le due fatture n. 8/2014 e n. 64F, che non sarebbero state riconosciute dal Tribunale, si riferirebbero entrambe a spese vive, che come tali avrebbero dovuto essere comunque rimborsate.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto le fatture di cui anzidetto riferite non già a spese vive, bensì a compensi per l’opera di terzi, escludendo il riconoscimento delle somme indicate in detti documenti in assenza di specifica e preventiva autorizzazione dell’Ufficio ad avvalersi dell’opera di terzi.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

Il provvedimento impugnato, in effetti, non affronta in alcun modo il punto nodale della questione, rappresentato dall’accertamento della natura delle spese documentate dalle due fatture di cui ai motivi di censura proposti dall’ A.. Il solo passaggio motivazionale che si rinviene, sul punto, è l’affermazione secondo cui il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, ammette il rimborso delle spese relative all’attività di terzi, incaricati dall’ausiliario dello svolgimento di attività strumentali rispetto ai quesiti posti con l’incarico peritale, nei limiti delle tabelle di cui al medesimo testo normativo, art. 50 e previa specifica autorizzazione dell’Ufficio ad avvalersi dell’opera di detti terzi. Tale affermazione, che in linea di principio è corretta, presuppone il preventivo accertamento che nel caso specifico si discuta di compensi riconosciuti dall’ A. a terzi coadiutori, e non invece di rimborso di spese vive anticipate dal perito in relazione all’incarico conferitogli. A tal fine, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare in base a quali elementi avesse ritenuto di configurare le spese di cui si discute come compensi a terzi, escludendo che si trattasse di spese vive. La mancanza di tale essenziale passaggio logico rende la motivazione meramente apparente e si risolve in una erronea applicazione della norma, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, si riferisce solo ad una categoria (i compensi ai terzi coadiutori) e non all’altra (le spese vive anticipate dal perito per lo svolgimento dell’incarico).

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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