Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10950 del 09/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25714-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, emessa il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona dichiarava improcedibile il ricorso proposto da S.L. avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato, in misura inferiore a quanto richiesto, il compenso dovuto all’odierna ricorrente a fronte dell’attività di assistenza prestata nell’ambito di un procedimento penale a favore di imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale rilevava in particolare che il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e discussione, era stato tardivamente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.L. affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la nullità del provvedimento impugnato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il giudice di merito, una volta rilevata la tardività della notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, avrebbe dovuto, in difetto di spontanea costituzione del resistente, assegnare un nuovo termine, perentorio, per provvedere all’incombente tardivamente eseguito.

La censura è fondata. Va data infatti continuità al principio secondo cui il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019, Rv.655749; Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv.629676).

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 09 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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