LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 18758-2019 proposto da:
S.D., A.R. ed A.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ n. 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PERRELLA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15686/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. A.G., A.R. e S.D. invocavano la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 15686/2019 depositata da questa Corte di Cassazione, sezione seconda civile, in data 11.6.2019. Rilevavano in particolare che detta ordinanza aveva accolto i primi due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti avevano censurato il decreto della Corte di Appello di Perugia depositato il 29.1.2018, che aveva riconosciuto, in favore di ciascuno di essi, un indennizzo per irragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, pari ad Euro 5.708, dichiarando assorbiti gli altri. Tuttavia la Corte di Cassazione, nel decidere la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., aveva riconosciuto la spettanza di un maggiore indennizzo pari ad Euro 10.700, che tuttavia aveva riconosciuto, nel dispositivo dell’ordinanza oggi impugnata, non già in favore di ciascuno dei ricorrenti, bensì dei predetti in solido tra loro. In tal modo, nonostante l’accoglimento del ricorso la Corte di Cassazione aveva finito per riconoscere, in concreto, un indennizzo globale inferiore di quello già riconosciuto dalla Corte territoriale.
Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di correzione dell’errore materiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La Corte di Appello di Perugia aveva infatti riconosciuto, in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, un indennizzo per irragionevole durata del giudizio ai sensi della L. n. 89 del 2001 pari ad Euro 5.708. La Corte di Cassazione, nell’accogliere i primi due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti censuravano i criteri di calcolo seguiti dal giudice di merito per la determinazione di detto importo, ha riconosciuto la spettanza, a fronte della durata irragionevole già riscontrata dalla Corte perugina, della maggior somma di Euro 10.700. Tuttavia, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza oggi impugnata detta somma non è stata riconosciuta in favore di ciascuno dei ricorrenti, bensì tra loro in solido. Trattandosi di evidente svista materiale, il ricorso merita accoglimento. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 15686/2019 della sezione seconda civile di questa Corte di Cassazione, depositata in data 11.6.2019, sostituendo le parole “condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere ai ricorrenti, tra loro in solido, l’indennizzo complessivo di Euro 10.700 a fronte dell’irragionevole durata del giudizio presupposto” con le parole “condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti l’indennizzo di Euro 10.700 a fronte dell’irragionevole durata del giudizio presupposto”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 09 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020