Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.10962 del 09/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27383-2011 proposto da:

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GASSINO TORINESE, EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

PREMESSO Che:

C.U. ricorreva per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Piemonte in data 10 giugno 2011, n. 39/10, con la quale era stato respinto l’appello proposto da esso ricorrente contro la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Torino, reiettiva dei due ricorsi riuniti, nei confronti del Comune di Gassino Torinese e di Equitalia Nomos spa, contro il ruolo n. ***** relativo ad Ici degli anni 2000 e 2001 e contro la susseguente cartella esattoriale;

2. la causa, veniva rinviata con ordinanza 21 novembre 2018 per dar modo al ricorrente di integrare la documentazione relativa al dedotto avvalimento della procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016, e successivamente, con ordinanza 9 maggio 2019, perchè il ricorrente rinunciasse al ricorso così come richiesto dallo stesso art. 6;

3.il ricorrente depositava la rinuncia in data 25 giugno 2019;

4. deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione di spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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