LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 612/2014 proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA MIUR, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO RIOMMI;
– controricorrente –
e contro
M.M., R.F., S.R.;
– intimate –
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA MIUR; (ricorso successivo non depositato al 24/2/2014);
– ricorso successivo non depositato –
contro
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO RIOMMI; (controricorso successivo iscritto con certificato negativo);
– controricorrente al ricorso successivo non depositato –
avverso la sentenza n. 175/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/09/2013, R.G.N. 185/2012.
RILEVATO
1 che, con sentenza del 18 settembre 2013, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Perugia sulla domanda proposta G.R. nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria nonchè di M.M., R.F. e S.R., Tribunale che aveva sancito l’attribuzione alla G. dell’incarico di presidenza per l’anno scolastico 205/206, per aver la M., candidata risultata all’esito della procedura selettiva all’uopo espletata dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria utilmente collocata in graduatoria, conseguito un punteggio superiore a quello dovuto;
2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile il reclamo proposto dalla M. avverso la graduatoria provvisoria a suo tempo redatta dall’Ufficio, essendo il predetto reclamo inteso a far valere titoli di servizio non indicati nella domanda, infondata, per tale motivo, la pretesa al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di cinque punti per gli anni scolastici 1997/1998 e 1999/2000, peraltro già in quella sede disconosciuta dall’amministrazione che le aveva assegnato solo tre punti, infondata la medesima pretesa per l’anno scolastico 1995/1996, illegittima l’attribuzione del punteggio di tre punti relativamente all’anno 1998/1999 per non aver in effetti svolto l’incarico di collaboratrice del dirigente scolastico per cui quel punteggio le era stato attribuito e così spettante alla medesima un punteggio inferiore alla G. con diritto della medesima al risarcimento del danno nella misura dalla stessa dedotta stante la genericità della contestazione sul punto da parte del MIUR;
3 che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, depositando solo il secondo dei due ricorsi notificati nel quale affida l’impugnazione a due motivi, cui resiste la G., depositando un primo controricorso e poi un secondo di analogo tenore con i quali rileva in premessa, sul presupposto che il comportamento tenuto dalla M. fosse da leggersi in termini di autocertificazione di dichiarazioni mendaci, come il Ministero, anzichè sanzionare simili comportamenti, si sia volto a sostenere le ragioni della M., procedendo alla notifica in sequenza di ben due ricorsi, (scelta di cui si chiede di verificare se non integri gli estremi di responsabilità penale o contabile da parte di chi ha agito per conto dell’Amministrazione) di cui chiede la riunione perchè sia pronunziata l’improcedibilità del primo ricorso, non depositato e l’inammissibilità del secondo per consumazione del potere di impugnazione dovendo ritenersi l’ipotesi riconducibile al disposto dell’art. 387 c.p.c. e comunque, per mancata specifica censura della sentenza impugnata, avendo il Ministero riproposto le medesime argomentazioni di cui all’atto di appello o anche il suo rigetto per essere infondato nel merito il primo motivo oltre che inammissibile come anche il secondo motivo 4 che, di contro, le Sig.re M., R. e S., pur intimate, non hanno svolto alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
5 che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., L. n. 241 del 1990, artt. 1, 8, 10 e 10 bis e art. 1433 c.c., in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta, in via generale, il disconoscimento da parte della Corte territoriale dell’interpretazione e dell’applicazione dell’O.M. Istruzione 40 del 2005, accolta in sede ministeriale, che ammette nei termini più ampi il reclamo avverso le graduatorie scolastiche in modo da consentire l’assegnazione del punteggio effettivo di pertinenza ed, in particolare, dell’emendabilità, anche in considerazione dell’ammissibilità di forme di integrazione documentale, dell’errore materiale compiuto dalla M. nel dichiarare il titolo posseduto che non era quello di “collaboratore del direttore didattico”, in relazione al quale la Corte territoriale gli ha poi ridotto il punteggio bensì quello di “responsabile fiduciaria di plesso” nonchè l’omessa considerazione della documentazione prodotta in atti attestante in ogni caso il diritto della M. ad un punteggio superiore a quello della G. e di conseguenza all’attribuzione dell’incarico conferitole;
6 che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.p.c., in una con il vizio di motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, il Ministero ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver proceduto alla liquidazione del danno in difetto dell’assolvimento da parte della G. del relativo onere della prova, viceversa desunto sulla base del rilievo, implicante, attesa la genericità delle allegazioni, una surrettizia inversione di quell’onere, della generica contestazione da parte del Ministero del quantum dedotto;
7 che si rigettano in premessa le richieste in rito avanzate dalla G. controricorrente in relazione alla notifica effettuata dal Ministero ricorrente di un primo ricorso, non depositato presso la cancelleria di questa Corte, che pertanto non è chiamata a conoscerne e di un secondo ricorso ritualmente coltivato e ciò alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. VI, ord., 28.2.2018, n. 4754), secondo cui la notifica di un secondo atto di impugnazione non consuma il relativo potere, atteso che la consumazione del diritto impugnazione presuppone l’esistenza, al tempo della proposizione della seconda impugnazione, di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente, purchè il relativo termine non sia decorso;
8 che passando all’esame del solo ricorso qui depositato, si deve rilevare come il primo dei formulati motivi debba ritenersi inammissibile, limitandosi il Ministero ricorrente ad opporre al pronunciamento della Corte territoriale una propria interpretazione dell’ordinanza ministeriale intesa a disciplinare il modello di gestione delle graduatorie scolastiche e l’ammissibilità del reclamo perla correzione dei punteggi, una propria qualificazione in termini di errore materiale dei dati di cui, con il reclamo, la M. chiedeva la correzione, e ad avanzare, non solo senza dare adeguato conto, mediante allegazione o trascrizione del contenuto, della documentazione su cui la censura è basata me senza neppure replicare a quanto a riguardo argomentato dalla Corte territoriale, il rilievo per cui la M. aveva comunque titolo a conseguire un punteggio superiore alla G.;
9 che parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo, non confrontandosi le censure mosse con il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale illustrativo delle ragioni della ritenuta incommensurabilità del criterio di quantificazione del risarcimento spettante fatto proprio dalla G. e quello proposto dal Ministero e qui meramente ribadito;
10 che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
11 che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di G.R. delle spese dl presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020
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