Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1101 del 20/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5896/2016 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22, presso lo studio dell’avvocato Colucci Angelo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Teso Alberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l. (già ***** s.p.a. in Liquidazione), in persona del curatore Dott.ssa P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Bonaccorsi Di Patti Domenico, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiscon Roberto, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

A.M., B.M., F.M., Fin-Mec S.r.l.

Industrie Meccaniche, Pe.Fe., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2097/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

CHE:

La società ***** (*****) srl proponeva azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori della società *****, tra i quali N.R., per numerosi comportamenti di mala gestio compiuti ai danni della società;

i convenuti si costituivano respingendo ogni responsabilità e chiamando in causa terzi ai quali ritenevano la causa comune il Tribunale di Padova, con sentenza del 23 novembre 2006, riteneva fondata l’azione di responsabilità nei confronti di alcuni convenuti, tra i quali il N., e li condannava in solido al risarcimento del danno;

i gravami delle parti soccombenti venivano rigettati dalla Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale il N. ha proposto ricorso per cassazione notificato anche a R.G., F.M., Fin. Mec srl, A.M., B.M. e Pe.Fe., i quali non hanno svolto attività difensiva; ha resistito con controricorso il Fallimento *****.

CONSIDERATO

CHE:

N.R. ha presentato rituale e tempestiva dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata al Fallimento *****;

il ricorso è quindi estinto, a norma dell’art. 391 c.p.c.; le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; le spese sono compensate.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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