Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11016 del 10/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12722-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO COLELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA – ONLUS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO FONTANA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5800/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.

RITENUTO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5800 del 2017, in parziale riforma dell’impugnata sentenza dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra C.M. e Fraternita di Misericordia di Atripalda ONLUS dal 6/2/2009.

A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che il contratto a progetto, illegittimo ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, fosse intervenuto dalla stessa data sopraindicata avendo il C. operato presso la Fraternita, nel periodo precedente, dal 2 dicembre 2007 al 5 febbraio 2009, quale volontario siccome emergente dall’attestato del 2.12.2017. Nè vi era prova di un diverso rapporto. Peraltro la prova per testi articolata sul punto era genericamente formulata riguardando piuttosto i compiti in concreto svolti, già indicati nella documentazione versata in atti e contrastando una diversa decorrenza del contratto a progetto (individuata al 2 dicembre 2007) con le stesse risultanze documentali.

Ha proposto ricorso per cassazione C.M. con due motivi ai quali ha resistito Fraternita di Misericordia di Atripalda ONLUS con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

CHE:

1.- Col primo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del c.c.n.l. Misericordie 8 luglio 2004, artt. 8, 23 e 41 Cat. C nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti perchè la Corte aveva trascurato l’esame delle prestazioni lavorative svolte nel periodo precedente al contratto a progetto e l’applicazione a tale antecedente periodo della normativa soprindicata.

2.- Col secondo motivo viene dedotta (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) la mancanza di motivazione; (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del c.c.n.l. Misericordie 8 luglio 2004, artt. 8, 23 e 41; nonchè ex art. 360 c.p.c, n. 5, perchè la Corte ha motivato soltanto in relazione al contratto a progetto ignorando le richieste di C. c.c.n.l. ex art. 8, 23 e 41.

3.- Col terzo motivo si deduce ex art. 360 c.p.c, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione del c.c.n.l. Misericordie 8 luglio 2004, artt. 8, 23 e 41 categoria C; ex art. 360 c.p.c., n. 4 (mancanza di motivazione), ex art. 360 c.p.c., n. 5(omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti), in quanto la Corte non ha emesso alcuna pronunzia sulle deduzioni svolte dalla difesa del ricorrente in merito al contenuto dell’attestato del 21 luglio 2010 di Misericordia.

4.- Col quarto motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione del c.c.n.l. Misericordie 8 luglio 2004, art. 23 e art. 41 categoria C; ex art. 360 c.p.c., n. 4 (mancanza di motivazione) nonchè ex art. 360 n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti) in quanto per quel che riguarda i compiti effettivamente svolti la Corte ha dato valore di prova ai documenti versati in atti mentre ha qualificato come generica la prova dedotta dal C..

5. Col quinto motivo il ricorrente impugna il regolamento delle spese che la Corte d’appello ha effettuato dichiarando il parziale accoglimento della domanda del C. e compensando le spese del doppio grado in ragione di 1/3.

6.- I primi quattro motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure, sono inammissibili. Ed invero con gli stessi motivi il ricorrente, sotto mentite spoglie di error in judicando o in procedendo, si limita a richiedere in realtà un generale riesame della decisione presa con la sentenza impugnata che non si addice a questa sede di legittimità che non integra un terzo grado di giudizio di merito. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha fissato la decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 6 febbraio 2009 invece che dal 2 dicembre 2007, siccome ritenuto dal giudice di primo grado. Ma lo stesso accertamento è stato effettuato dalla Corte d’appello in applicazione dei propri poteri di valutazione delle risultanze istruttorie ossia sulla base dell’individuazione della data del contratto a progetto; del fatto che in precedenza non vi fosse prova di un altro rapporto, e dopo aver rilevato che la prova per testi articolata sul punto fosse generica ed in contrasto con le risultanze documentali.

Deve ritenersi perciò che la decisione cui è prevenuta la Corte territoriale rappresenti una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio, e si sottragga quindi alle censure articolate nel ricorso con le quali la parte ricorrente si limita a richiedere quindi una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito (Cass. 8758/2017).

Nè sussiste la denunciata carenza di motivazione, perchè l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni motive idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno di ogni punto qualificante della decisione. D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione; sicchè il ricorso non è dedotto neppure in conformità alla nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, alla cui stregua è richiesta la denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054; Cass. n. 9097/2017, n. 24555/2016, Cass. n. 27197/2011).

Per contro è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).

E’ noto pure che rientra nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento, dell’interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione.

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011). Pertanto non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento e dell’interpretazione di tali risultanze quale prospettata dalla stessa parte, siffatte deduzioni implicando esclusivamente un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione (Cass. nn. 9097/2017, 24555/2016).

5.- Il quinto motivo, relativo al regime delle spese processuali regolato dalla Corte d’appello, è privo di fondamento atteso che il potere di compensazione e la misura della stessa, in presenza di reciproca soccombenza, rientra nelle prerogative del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione con il limite della mancanza di condanna della parte anche solo in parte vincitrice.

6.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 3000, di cui Euro 300 per spese processuali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472