Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.11062 del 10/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19252-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5513/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto da R.G., annullava la comunicazione di iscrizione ipotecaria con la quale veniva comunicata l’ipoteca legale su un immobile per il mancato pagamento di varie cartelle di pagamento, asseritamente notificate tra il 2003 ed il 2010.

Secondo la CTR non era condivisibile l’assunto del giudice di primo grado che aveva ritenuto la legittimità delle cartelle relative a crediti non tributari.

La CTR evidenziava poi che, rispetto alla questione della comunicazione preventiva dell’ipoteca, Equitalia avrebbe dovuto prima di iscrivere l’ipoteca, comunicare al contribuente l’intenzione di procedere all’iscrizione sui beni immobili della contribuente, concedendo a quest’ultima un termine per esercitare il proprio diritto di difesa.

L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivo, pure depositando memoria. Il procedimento va rinviato a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa dell’acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

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