Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.11066 del 10/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31100-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAIUOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LICIA FIORENTINI;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 2931/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR del Lazio depositata il 8.5.2018 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia in quanto notificato a mezzo posta provata. La ricorrente Agenzia delle entrate invoca il principio della sanatoria dell’atto nullo posto che la controparte si è regolarmente costituita. Ritenuto che deve verificarsi la regolarità e tempestività della notifica dell’atto di appello e pertanto è necessario acquisire il fascicolo del merito non presente in atti

P.Q.M.

Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

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