Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.11088 del 10/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 11842/2017 R.G. proposto da:

A.R., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Tortorella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Chelini, n. 5;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1122/2016, depositata il 4 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 31 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

RILEVATO

che:

1. A.R. e gli altri odierni ricorrenti convennero -insieme ad altri 16 attori oggi non ricorrenti – davanti al Tribunale di Genova, con citazione notificata il 21/9/2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il M.I.U.R. e il Ministero dell’Economia e Finanze, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi di specializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla “adeguata retribuzione” prevista dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così della suddetta adeguata retribuzione.

Chiesero, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto; in subordine, ne chiesero la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano.

Con sentenza depositata in data 14/4/2011 il Tribunale – per quel che ancora rileva con riferimento alla posizione dei soli odierni ricorrenti – rigettò le domande proposte da B.G. e Bo.It.Fr. (limitatamente, per quest’ultimo, alla specializzazione in Cardiochirurgia) ed accolse in parte tutte le altre domande, liquidando in favore di ciascuno dei predetti la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione seguito, oltre interessi dalla domanda.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello interposto dalle amministrazioni convenute, rigettato invece quello incidentale delle controparti, e in conseguente riforma della sentenza di primo grado ha (per quanto ancora interessa in questa sede):

– rigettato le domande proposte dai dottori b., BO. (relativamente alla specializzazione in Chirurgia generale), C.E., C.G. (relativamente alla specializzazione in Leprologia), D.M., G., L. (relativamente alla specializzazione in Patologia generale), M., Ma., Mo. (relativamente alla specializzazione in Fisioterapia), N., P., Pa. (relativamente alla specializzazione in Dermatologia), Po.Ca., S. (relativamente alla specializzazione in Medicina nucleare), Sc., Se., T. e V., poichè relative a corsi di specializzazioni iniziati in epoca precedente all’1/1/1983, data in cui si verificò l’inadempimento dello Stato;

– rigettato le domande proposte dai dottori A., bo., C.G. (relativamente alla specializzazione in Allergologia), Me., Mo. (relativamente alla specializzazione in Fisiopatologia respiratoria), Pa. (relativamente alla specializzazione in Leprologia) e Tr., poichè relative a specializzazioni non comprese nell’elenco (di cui al D.M. 31 ottobre 1991) di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due e più di essi conformi per tipologia e durata alle norme comunitarie;

– conseguentemente ridotto il risarcimento spettante ai dottori Bo., L. e S., poichè riconosciuto limitatamente alle specializzazioni: per il primo in Chirurgia vascolare; per la seconda in Immunologia e allergologia clinica; per il terzo in Medicina interna.

3. Avverso tale decisione i 50 medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolando sei motivi.

Vi resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.

Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.

2. La trattazione del ricorso va però rinviata a nuovo ruolo, in ragione della sopravvenienza, dopo la Camera di consiglio del 31 ottobre 2019, dell’ordinanza interlocutoria n. 821 del 16 gennaio 2020, con cui la Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite una questione rilevante per la decisione.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 821 del 2020 (R.G.N. 899/2017).

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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