Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11094 del 10/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6900/2018 proposto da:

FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.V.R.;

– intimato –

nonchè da:

I.V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P.

DE’ CALBOLI, 60, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE D’APOLLONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO HENKE;

– ricorrente incidentale –

contro

FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1295/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze del 26/2/2016 (non definitiva) e del 19/1/2017 (definitiva) la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. I.V.R. e in conseguente parziale riforma della dichiarata nulla ex art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, pronunzia Trib. Roma n. 1295/2012, ha parzialmente accolto la domanda nei suoi confronti in origine monitoriamente azionata dalla società Fideuram – Intesa Sanpaolo Banking s.p.a. di pagamento di somma a titolo di saldo passivo di conto corrente bancario, in particolare ritenendo – per quanto ancora d’interesse in questa sede – “illegittima l’applicazione della clausola anatocistica” giusta “capitalizzazione trimestrale dopo l’1/7/2000” degli interessi.

Rigettata l’eccezione di compensazione dal medesimo sollevata, ha quindi condannato quest’ultimo alla restituzione al primo di somma corrispondente all’eccedenza stimata dal CTU rispetto al tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.

Avverso la suindicata pronunzi, della corte di merito la società Fideuram – Intesa Sanpaolo Banking s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso lo I., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione “delle disposizioni di cui alla Deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 112,115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (recte, n. 5).

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che il requisito – richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta nel caso dai ricorrenti principale ed incidentale – non osservato laddove viene dai medesimi rispettivamente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2005", alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2008", all’espletata CTU, alle “ulteriori eccezioni sollevate in primo grado”, alla “rendicontazione (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio allegato come doc. n. c) del presente atto), alla “Deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000”, agli “estratti conto prodotti dalla Banca (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio allegato come doc. n. c) del presente atto)”, al “proprio foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 18 gennaio 2017 (cfr. doc. n. e) allegato al presente)”, al “”conto corrente di sofferenza” n. 600303-12, appositamente acceso (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio allegato come doc. n. b) del presente atto), all'”estratto conto certificato conforme ex art. 50 del T.U.E. del conto di sofferenza n. 600303-12 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio allegato come doc. n. b) al presente atto), al “secondo documento contabile (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio allegato come doc. n. c) al presente atto)”, al “versamento estintivo da parte del correntista in data 28 settembre 2004”, allo “scambio di corrispondenza intercorsa con la Banca”, la ricorrente in via principale; all'”atto di citazione notificato in data 11 luglio 2005", al “ricorso ex art. 700 c.p.c.”, al “verbale udienza del 13.01.2006, che si allega sub doc. n. 11 del presente atto)”, alla “memoria istruttoria” con “(spillato alla stessa) un documento a riprova di quanto già affermato nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attestante l’esistenza di importi provigionali sospesi a suo favore di cui alla lettera AR del 20.04.2004 (cfr. doc. n. 9 del fascicolo I. di primo grado)”, alla “copia della lettera A.R. del 16.01.2007", alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di appello ritualmente notificato alla Fideuram… (cfr. atto di citazione in appello allegato al presente atto sub doc. n. 15)”, alla “comunicazione del 20 aprile 2004", il ricorrente in via incidentale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l'”ordinanza in data 17 dicembre 2015, depositata il 16 febbraio 2016”, il “quesito… così integrato posto al CTU”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 5/7/2019, n. 18046).

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 2 motivo del ricorso principale, come là dove si duole che nell’impugnata sentenza definitiva la corte di merito abbia “dato ingresso in giudizio ad un elemento, quale quello del ritenuto versamento estintivo da parte del correntista in data 28 settembre 2004, nuovo, neppure prospettato e meno che mai eccepito, dall’opponente, fantasiosamente divisato dal solo C.T.U., ed idoneo ad alterare completamente la realtà dei fatti e la correttezza delle risultanze dare-avere tra le parti”), la ricorrente in realtà inammissibilmente prospetta un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5.

Del pari deve invero dirsi con riferimento alla doglianza mossa dal ricorrente in via incidentale, là dove il medesimo lamenta che la corte di merito ha erroneamente valutato le emergenze probatorie, e in particolare la “lettera del 16/01/2007”, che ha affermato essere mancante, laddove “tale lettera si è sempre trovata nel fascicolo di parte del signor I., in quanto depositata, in data 28 febbraio 2007, unitamente alla memoria ex art. 184 c.p.c. (la lettera è spillata alla memoria istruttoria)”.

Va infine posto in rilievo che al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti – sia in via principale che in via incidentale – in realtà prospettano (anche) rispettive doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità e l’insufficienza della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione delle emergenze processuali (v. pag. 26 del ricorso in via principale) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità dei ricorsi, principale e incidentale.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472