LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 21373 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:
G.M., (C.F.: *****), GU.Ma. (C.F.:
*****) G.T. (C.F.: *****) GR.Me. (C.F.:
*****) B.M. (C.F.: *****) MO.Sa. (C.F.:
*****) B.P. (C.F.: *****) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Enzo De Concilio (C.F.: DCN VCN 55C20 L736K), Maria Vittoria Cacciola (C.F.:
CCC MVT 79L43 H501K) e Gabriele Salvago (C.F.: SLV GRL 62R29 H501W);
– ricorrenti –
nei confronti di:
INTESA SANPAOLO S.p.A., (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura D.A. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Valerio Tavormina (C.F.: TVR VLR 47E03 C286R) e Benedetto Gargani (C.F.: GRG BDT 57T21 Z614E);
– controricorrente –
nonchè
IN VIAGGI S.r.l., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 542/2017, depositata in data 10 luglio 2017 (e che si dichiara notificata in data 12 luglio 2017);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 gennaio 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo, e per il rigetto del primo motivo;
l’avvocato Gabriele Salvago, per i ricorrenti;
l’avvocato Roberto Catalano, per delega dell’avvocato Benedetto Gargani, per la banca controricorrente.
MOTIVI La Corte rileva che la sentenza impugnata risulta emessa da un collegio composto con l’integrazione di un giudice ausiliario, che è stato anche relatore ed è l’estensore del provvedimento.
Poichè le norme relative alla possibilità che giudici onorari siano chiamati a comporre collegi decidenti in corte di appello sono state da questa stessa Corte rimesse al giudizio di legittimità costituzionale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanze interlocutorie n. 32032 e 32033 del 09/12/2019), è opportuno differire l’esame del ricorso, in attesa della decisione sulla indicata questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte:
– rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020