LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4029-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA, con ordinanza n. 3/2019 depositata il 22/01/2019 nella causa tra:
B.F.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI;
– resistente non costituitasi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia – a seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione n. 527 del 25 maggio 2017 del Tribunale Amministrativo Puglia – notificato il 26 ottobre 2017, B.F. chiedeva l’ottemperanza da parte dell’Azienda Sanitaria – AUSL Bari/***** alla sentenza n. 1649/2014 del Tribunale di Trani – Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accolto la sua domanda e dichiarato dipendente da causa di servizio l’infermità a lei diagnosticata e ascrivibile alla ct tab A (+) Maxima, a far data dal *****, a cui aveva fatto seguire note del ***** di sollecito all’Amministrazione ad adempiere ai fini sia del riconoscimento della causa di servizio che della conseguente liquidazione dell’equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, art. 12.
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia, con ordinanza n. 3 del 2019 (ritualmente comunicata), ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione quanto alla domanda di ottemperanza della sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ritenendo che la questione di cui era stata investita non riguardava l’ottemperanza di una propria sentenza emessa nell’ambito della giurisdizione pensionistica, nè la pretesa di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato (ai sensi dell’art. 151 c.p.c. e ss.), ma l’esecuzione di una sentenza pronunciata dal giudice del rapporto di lavoro, come tale devoluta al giudice ordinario, con la conseguenza che il TAR non avrebbe dovuto rimettere le parti avanti alla Corte dei Conti, ma risolvere la questione all’interno del perimetro di cognizione tipico del giudizio di ottemperanza ed eventualmente dichiararla inammissibile o infondata.
Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, mentre le parti non hanno spiegato difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La tesi del giudice rimettente è fondata.
Questa Corte con la sentenza resa a Sezioni unite del 28.05.1986, n. 3601, ha affermato il seguente principio di diritto: “La controversia promossa dal pubblico dipendente, in attività di servizio, per ottenere la corresponsione di un equo indennizzo per infermità, secondo la previsione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, comma 8 esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica…., poichè non investe un trattamento successivo alla cessazione del rapporto d’impiego, bensì un diritto che insorge nell’ambito di tale rapporto e nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro”. Il principio, opportunamente rivisitato a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, è stato ribadito anche nella pronuncia di questa Corte del 06.03.2009 n. 5467, in cui si è precisato che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei Conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex art. 13) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un., 25 marzo 2005 n. 6404; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2004 n. 24171; più di recente: Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019 n. 21605) e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. anche Cass., Sez. Un., 14 novembre 2018 n. 29284).
E’ estraneo, pertanto, alla materia delle pensioni l’istituto dell’equo indennizzo, il quale è volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato, sicchè il fine della provvidenza de qua – che non è (esclusivamente) risarcitorio – si inserisce nell’ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2003 n. 3438). Ciò, del resto, è conforme a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 321 del 1997, secondo cui, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le due prestazioni – equo indennizzo e pensione privilegiata – rispondono a finalità diverse (v. pure Cass. 19 luglio 2006 n. 16546).
In forza di queste premesse, ai fini di individuare il discrimine tra le giurisdizioni, occorre aver riguardo al petitum sostanziale e al riguardo osserva il Collegio che il giudizio nel quale il conflitto è stato sollevato è un giudizio di ottemperanza rispetto ad un giudicato formatosi avanti al giudice ordinario, nel quale la domanda della ricorrente si sostanzia in due pretese, la prima funzionale ad ottenere l’equo indennizzo, la seconda ad accertare i presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, come rilevato dal TAR Puglia nel declinare la propria giurisdizione.
Va, in primo luogo, condivisa l’esclusione della giurisdizione del giudice ordinario ritenuta dal giudice rimettente con l’ordinanza de qua (pagine 12 e 13 del provvedimento di rimessione) anche sotto il profilo che ai fini dell’attuazione di un giudicato è consentito adire il giudice ordinario in alternativa al ricorso al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo solo in sede esecutiva, nel caso in cui sia possibile procedere ad esecuzione forzata, per la presenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2008 n. 19345). Nel caso in cui invece sia necessario un ulteriore momento cognitorio ai fini della esatta determinazione quantitativa del credito riconosciuto in sentenza, la parte interessata è tenuta a fare ricorso al giudizio di ottemperanza, nel quale, come è noto, il giudice amministrativo ha il potere di integrare il medesimo, nel quadro degli ampi poteri che egli può esercitare al fine dell’adeguamento della situazione al comando inevaso.
Nè ha alcuna influenza rispetto all’individuazione del giudice competente per l’ottemperanza la circostanza della duplice domanda della ricorrente, potendo al più incidere sulla natura e sui poteri nel caso concreto esercitabili. Infatti rispetto alle statuizioni richieste l’ambito del giudizio di ottemperanza non può essere esteso ad aspetti che esulano dal giudicato in concreto fatto valere, fino a ricomprendere domande estranee al giudicato medesimo, ossia che non siano di mera attuazione del decisum, e quindi al di fuori dei compiti assegnati al giudice dell’ottemperanza. Ove ciò si verifichi e talune delle domande dovessero appartenere in astratto alla giurisdizione di giudice diverso rispetto a quello dell’ottemperanza, il giudice dell’ottemperanza potrà preliminarmente rilevarne la estraneità al giudicato di cui si chiede l’ottemperanza.
In conclusione, occorre ribadire il principio secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice dell’ottemperanza, in materia di attuazione di giudicato pertinente al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di patologia da dipendente pubblico e della conseguente liquidazione dell’equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, art. 12 fatte salve le determinazioni relative alla portata del decisum.
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice amministrativo quale giudice dell’ottemperanza; va cassata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Puglia che ha declinato la giurisdizione e la causa rimessa avanti al medesimo Tribunale.
Non v’è da provvedere sulle spese del regolamento d’ufficio, non avendo le parti svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, sul regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia, dichiara che nella presente causa la giurisdizione spetta al Tribunale amministrativo regionale Puglia in funzione di giudice dell’ottemperanza e, conseguentemente, cassa la sentenza n. 527/2017 del TAR Puglia, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020