Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11131 del 10/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36224-2018 proposto da:

Y.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO PAONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA, PROCURA GENERALE DELLA REPPUBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1820/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza in data 2/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di L’Aquila in ordine alle istanze avanzate da Y.A., nato in Ghana il 1/6/199, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere partito dal proprio paese per ragioni economiche e cioè per trovare lavoro ed avere i mezzi per mantenersi in quanto in patria non aveva una famiglia che provvedeva alle sue esigenze.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 32 Cost., art. 14 Dichiarazione Universale diritti dell’uomo ed art. 33 della convenzione di Ginevra in quanto la Corte non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il giudice di merito, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto in quanto diretto a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento. Il ricorso censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.

Il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo e dell’avvenuta integrazione dello straniero in Italia esso può essere valorizzato non come fattore esclusivo ma come presupposto della protezione umanitaria e come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese del ricorrente. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ove è dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 più spese prenotate a debito.

Ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ove è dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta-1 sezione della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

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