LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12812-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FABBRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORTUNATA CIRINO;
– ricorrente –
contro
R.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4504/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4504/2017 ha confermato la ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale di Lecco in data 23/3/2017 che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da R.G. nei confronti di Poste Italiane spa e condannato queste ultime a rimborsare al R. il buono postale fruttifero di 2.000.000 di lire oltre interessi e spese. In particolare la Corte distrettuale aveva ritenuto rimborsabile a vista il buono postale fruttifero di lire 2.000.000 a R.G. nonostante il decesso della sorella cointestataria R.N..
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre per cassazione Poste Italiane spa con due motivi e memoria. R.G. non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Poste Italiane spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 178 e 182, D.P.R. n. 256 del 1989, artt. 203 e 208, art. 113 c.p.c., art. 12 e 14 disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Milano ha ritenuto rimborsabile a vista il buono postale fruttifero cointestato anche ad uno solo dei cointestatari mentre al contrario il pagamento del buono è possibile solo con quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto cioè cointestatari viventi ed eredi di quelli deceduti.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Poste Italiane spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 178 e 182, D.P.R. n. 256 del 1989, artt. 203 e 208 184,187 e 16, art. 1175 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Milano ha ritenuto applicabile il D.P.R. n. 156 del 1973, e del Reg. di esecuzione n. 256 del 1989, art. 208, secondo il quale i buoni postali sono rimborsabili a vista, senza tener conto che nel caso in esame uno dei cointestatari del buono postale fruttifero era deceduto.
I motivi proposti, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono fondati e devono essere accolti.
Infatti, premesso che il buono postale fruttifero per cui è causa è stato emesso nel 1984 e pertanto appare corretta la ricostruzione operata nella sentenza impugnata in ordine alla successione delle norme che regolano la materia ed all’applicabilità al caso della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, ed del Reg. di attuazione n. 256 del 1989, art. 208, (il quale prevede in via ordinaria che: “i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione per capitale ed interessi”), occorre tuttavia considerare che la sorella cointestataria del ricorrente era deceduta e che questa ipotesi non risulta regolata dalla normativa citata e deve essere risolta in base ai principi generali.
In assenza di specifica disciplina per il rimborso si applica quindi del Reg. di esecuzione, art. 187, comma 1, approvato con il D.P.R. n. 256 del 1989, anch’esso relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui al Reg. medesimo, art. 203, comma 1, secondo il quale: “Il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”. Per quanto sopra esposto, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020