LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21769-2018 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI n. 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso L’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5551/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 5551/2018 ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace in data 8/7/2015 che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da Unipolsai Assicurazioni spa nei confronti di Poste Italiane spa. In particolare la Unipolsai Assicurazioni spa aveva esposto di aver emesso un assegno non trasferibile intestato a M.A.N. e che tale assegno era stato pagato da Poste Italiane a persona diversa dal legittimo creditore al quale, a seguito di denuncia ai Carabinieri, la ricorrente era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta. Unipolsai Assicurazioni spa aveva ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l’identità del soggetto prenditore. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’appello, volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo pagamento dell’assegno, ritenendo che l’evento dannoso fosse stato provocato dal fatto di un terzo e che non fossero rinvenibili condotte colpose ascrivibili alle Poste spa.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Unipolsai Assicurazioni spa affidato a due motivi e memoria. Poste Italiane spa resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale di Roma ha ritenuto Poste Italiane spa esente da responsabilità nonostante avesse indebitamente effettuato il pagamento dell’assegno non trasferibile all’illegittimo prenditore.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Unipolsai spa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale di Roma non aveva ravvisato una negligenza delle Poste spa per non aver controllato adeguatamente l’identità del soggetto prenditore.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto assorbito il secondo.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all’interpretazione della L. assegni, art. 43, comma 2, che stabilisce che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”, con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.a., art. 86, comma 1 e art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d’Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ai sensi della L. assegni, art. 43, comma 2, (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2”.
In particolare le Sezioni Unite, con le più volte citate sentenze, hanno ribadito il principio già dalle medesime enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007, secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla L. assegni, art. 43, (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso”.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che “una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell’alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato – inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., – non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore””.
Hanno, infatti, evidenziato le Sezioni Unite che “una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno” e che “è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176 e 2118 c.c.”.
Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite, “nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve”.
A tali principi, secondo quanto lamentato dalla ricorrente UNIPOLSAL, non risulta essersi, in effetti, attenuto il Tribunale con la sentenza impugnata.
Nella fattispecie il giudice territoriale ha ritenuto che Poste Italiane spa avesse fornito la prova di aver usato la massima diligenza nel pagamento, non ravvisando un inadempimento di tipo colposo di Poste, per mancato rispetto delle cautele necessarie e della diligenza richiesta, senza tuttavia considerare adeguatamente che era stato prodotto dal prenditore un unico documento, che il falso era grossolano e che il funzionario si era limitato a verificare solo la rispondenza del nome del beneficiario con quello scritto sul documento apparentemente regolare. Tali circostanze avrebbero dovuto essere oggetto di esame per valutare la diligenza delle Poste ex art. 1176 c.c., comma 2, e pertanto dovranno essere quindi naturalmente valutate dal giudice del rinvio (vedi anche 2020/2419 sez. 1).
L’esito del giudizio di legittimità non è condizionato dalla decisione delle Sezioni Unite sulla questione pendente circa la diligenza che si richiede alla banca in caso di negoziazione di assegno non trasferibile (ad essa rimessa con ordinanza interlocutoria n. 20900 del 5/8/2019: “Se possa ravvisarsi un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, nella spedizione di un assegno a mezzo posta – sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione”) in quanto il mancato accertamento in cui è incorso il Tribunale da solo giustifica la cassazione della sentenza impugnata e assorbe ogni altro tema di indagine, devoluto, come si è detto, al giudice del rinvio.
La sentenza impugnata è dunque cassata. Il Tribunale di Roma, cui la causa è rinviata, dovrà fare applicazione del richiamato principio di diritto. Allo stesso Tribunale è devoluta la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie, cassa e rinvia davanti al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/1 sezione della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno
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