Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11155 del 10/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6726/2019 proposto da:

S.O., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Lufrano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1715/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA, depositata il 13/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2020 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’Appello di Ancona confermava l’ordinanza con la quale il Tribunale di quella Città aveva rigettato il ricorso proposto da S.O., cittadino del *****, il quale aveva narrato di essere nato e vissuto nella regione di *****, nella zona del *****, e di essersi allontanato dal paese natio perchè minacciato dal futuro marito di una ragazza con cui aveva avuto una relazione, che lo aveva anche colpito con un coltello; esponeva anche di temere di essere denunciato per un incendio che aveva provocato accidentalmente all’abitazione dei familiari di quello.

La Corte ha confermato il giudizio di non credibilità dello straniero ed ha aggiunto che la storia narrata si collocava nell’ambito di una vicenda privata.

Ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale in tutte le sue forme, avendo anche esaminato le fonti internazionali concernenti la situazione socio/politica del *****.

Il richiedente ha proposto ricorso, con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di mera costituzione.

CONSIDERATO

CHE:

1. Va esaminata con priorità la procura alle liti rilasciata per il presente giudizio, che non risulta validamente conferita, con conseguenti ricadute sull’ammissibilità del ricorso.

Invero la stessa recita “delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizioni l’avv. Giuseppe Lufrano…” di guisa che non solo non si evince il conferimento della procura speciale prevista per il giudizio di cassazione, ma il tenore letterale ne evidenza la palese incompatibilità laddove vi è riferimento all’eventuale appello od opposizione, ma non al giudizio di legittimità; inoltre non si rintraccia alcuno specifico elemento identificativo della sentenza oggetto di impugnazione.

Trova, quindi, applicazione il principio secondo il quale “E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.” (Cass. n. 28146 del 05/11/2018; Cass. n. 18257 del 24/07/2017; Cass. n. 6070 del 21/03/2005) ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Restano assorbiti i motivi di ricorso.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva della parte resistente, non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472