LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 34831-2019 proposto da:
C.L., tutrice provvisoria dei minori S.M., S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CADLOLO, 21, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa;
– ricorrente –
contro
G.P., S.T.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 31903/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
CHE:
Viene proposta da C.L., nella qualità di tutrice provvisoria dei minori S.B. e S.M. istanza di correzione di errore materiale in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nel dispositivo della ordinanza n. 31903/2018 di questa Corte, laddove è detto “Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di legittimità che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.”.
La ricorrente, a favore della quale è stata pronunciata la condanna alle spese emessa nei confronti di G.P. e di S.T., deduce di avere resistito nel giudizio di legittimità con controricorso avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato, al quale era stata ammessa, e di avere chiesto la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite a favore dell’Erario; chiede quindi che mediante correzione di errore materiale la statuizione anzidetta sia sostituita dalla condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi a cura della Corte di appello di Roma.
G. e S. sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
CHE:
L’istanza di correzione di errore materiale è ammissibile e va accolta nei limiti di seguito precisati, in quanto trova applicazione il principio secondo il quale “La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c.”(Cass. n. 15817 del 12/06/2019).
Invero l’attuale ricorrente risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il decreto depositato agli atti del giudizio di cassazione e conclusosi con l’ordinanza n. 31903/2018; con il dispositivo di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico dei ricorrenti in quella sede e in favore di C.L., risultata vittoriosa in quel giudizio di legittimità, anzichè, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133.
Ne consegue che, in accoglimento della richiesta, deve disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come dal seguente dispositivo.
Non può procedersi, in questa sede, alla modifica della liquidazione dei compensi del difensore della parte vittoriosa.
Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).
Il processo risulta esente.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
P.Q.M.
– Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 31903/2018, depositata in data 10 dicembre 2018, sia corretto aggiungendo, dopo “Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di legittimità che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.”, le seguenti parole: “Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato.”; fermo il resto;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020