Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11195 del 11/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17576-2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato presso l’avvocato LUCA SCHERA dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 24.4.19, il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso di O.G., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: non era riconoscibile lo status di rifugiato per l’inattendibilità del racconto del ricorrente (il quale aveva riferito di essere andato via dal Bangladesh per minacce ricevute da creditori), nè la protezione sussidiaria, per l’insussistenza di una situazione di concreto pericolo e di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno, come desumibile dalle fonti esaminate; non sussistevano i presupposti del permesso umanitario, non essendo state allegate situazioni individuali di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente la disagiata situazione economica del paese di provenienza, mentre il ricorrente non aveva avviato positivamente il percorso d’integrazione sociale in Italia.

Ricorre in cassazione l’ O. con unico motivo.

Non si è costituito il Ministero.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo del ricorso denunzia la nullità del decreto impugnato per manifesta illogicità e carenza della motivazione, lamentando che il Tribunale aveva ribadito la decisione della Commissione territoriale senza considerare la condizione attuale del ricorrente e la situazione socio-politica della Bangladesh caratterizzata dal pericolo di attacchi terroristici, da violazioni sistematiche dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonchè dal pericolo di danni gravi all’incolumità derivanti dal conflitti interni.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente formula una generica doglianza afferente al vizio motivazionale del provvedimento impugnato, non pertinente alla motivazione adottata dal Tribunale.

Al riguardo, il ricorrente non ha allegato fatti specifici inerenti alla protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, nè ha indicato fonti informative concernenti l’asserita situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati in Nigeria, limitandosi ad esprimere un vago riferimento alla situazione d’instabilità del paese di provenienza.

Giova peraltro rilevare che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale ha esaminato la situazione attuale del Bangladesh sulla base di vari report internazionali, escludendo, con esaustiva e coerente motivazione, non sindacabile in questa sede, i presupposti delle varie forme di protezione oggetto della domanda.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

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