LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18934-2019 proposto da:
K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO DE LUNA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 02/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con due motivi di ricorso K.S. ricorre in cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea, ha rigettato l’impugnazione del provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva disatteso le richieste di protezione internazionale e di un permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzati dal ricorrente nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 3, 8, 10, 13 e 25 e della direttiva n. 2113/32 UE, art. 16, per omessa valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale per i caratteri della coerenza e della plausibilità e conseguente omessa attivazione degli oneri di collaborazione ufficiosa per un’effettiva audizione del ricorrente al fine di chiarire il contenuto delle sue dichiarazioni.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte di legittimità ha avuto occasione di affermare, in tema di protezione sussidiaria, la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è vincolata ai criteri indicati dalla lett. a) e d) e deve essere compiuta in modo unitario (lett. e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma, non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull’esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento (Cass. n. 8282 del 04/04/2013; Cass. n. 26921 del 14/11/2017).
In applicazione dell’indicato principio il giudice del merito nello scrutinio del racconto del richiedente protezione internazionale è tenuto a dare conto nell’osservanza della procedimentalizzazione del processo di valutazione delle dichiarazioni del primo indicando gli elementi in fatto integrativi del racconto per poi apprezzare di questi ultimi, nel precisato carattere principale e secondario assolto nella ricostruzione degli accadimenti, coerenza e plausibilità sicchè del percorso logico osservato possa apprezzarsi in sede di legittimità l’osservanza.
In ogni caso resta fermo il potere di questa Corte di riqualificare il motivo in ragione dei suoi contenuti e dei fatti esposti. Pur a fronte della lamentata violazione delle norme che presiedono alla definizione dei poteri del giudice del merito nel valutare del racconto la coerenza intrinseca e la credibilità soggettiva, è pur vero che nel corpo del motivo la parte fa valere l’omessa valutazione della coerenza e della plausibilità del racconto, nella dedotta incapacità delle locuzioni sul punto spese dal Tribunale, in tal modo egli denunciando la carenza assoluta di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Ed infatti in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 03/08/2012 n. 14026).
Ciò posto, il ricorrente ha reso dinanzi alla Commissione territoriale un articolato racconto per il quale egli sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro armato con la polizia dopo aver forzatamente subito l’ingresso all’interno della propria autovettura – alla cui guida si trovava per riaccompagnare a casa una zia – di due esponenti di un gruppo talebano contro il quale è in atto nella zona di provenienza, il *****, l’azione repressiva delle forze dell’ordine.
A fronte di ciò il Tribunale di Ancona ha provveduto a stigmatizzare come mancanti i fatti principali con generico riferimento a “nomi, tempo e luogo” relativi al narrato e, ancora, l’incoerenza interna e le contraddizioni del racconto individuata nel “rapporto rispetto ai talebani; dinamica dello scontro; controllo del territorio”, per “aspetti” che si assumono “già segnalati dalla C.t.” senza indicare i contenuti di questi ultimi di cui avrebbe sposato i rilievi sui passaggi del racconto.
Le modalità secondo le quali il Tribunale è giunto ad affermare l’incoerenza interna del racconto e le sue contraddizioni non danno soddisfazione di quella procedimentalizzazione che la giurisprudenza di questa Corte ha colto nelle valutazioni a cui è chiamato il giudice del merito nel valutare le dichiarazioni del richiedente non ponendo in relazione le individuate circostanze con il narrato e, comunque, non soddisfano neppure il minimo costituzione del nucleo motivazione richiesto da S.U. n. 8053 del 2014.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il Tribunale, nello scrutinare la situazione della zona di provenienza del richiedente, dato conto in modo contraddittorio di attacchi terroristici e di decessi che, pur diminuiti nel tempo dal 2016 al 2018, registrano incrementi nel numero dei feriti e comunque, nella pluralità delle informazioni riportate per una tecnica di stesura del provvedimento impugnato che denuncia una sovrapposizione di dati non univoci e non diretti come tali a dare conto, con carattere di chiarezza, dei relativi esiti.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
4. In accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020