LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21749-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO RAGONE;
– ricorrente –
contro
N.M., S.C.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, illustrato da memoria, S.A. ricorre in cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui la Corte di appello di Potenza, in accoglimento del reclamo proposto dal medesimo ricorrente ai sensi dell’art. 720-bis c.p.c., comma 2, ha revocato il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Potenza con cui era stata disposta nei confronti del primo l’apertura dell’amministrazione di sostegno per difetto di legittimazione ad introdurla ex art. 406 c.p.c. in capo al proponente, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
2. Il ricorrente fa valere la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nella disciplina delle spese processuali.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
4. La Corte di appello con l’impugnato decreto ha motivato l’operata compensazione, nonostante la vittoria piena di parte ricorrente, in ragione della novità della questione affrontata e quindi della legittimazione ad introdurre il procedimento di apertura della amministrazione di sostegno non sanata, ove ab origine mancante in capo al soggetto (parente entro i quarto grado) che abbia assunto una siffatta iniziativa, dalla richiesta di altri che, pur rientrando nel novero di quelli legittimati ex lege, non risulti assistito da difensore.
5. Il richiamo operato nel decreto alla “peculiarità della fattispecie” ben può essere ricondotto alla dizione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione ratione temporis applicabile (D.Lgs. n. 132 del 2014, ex art. 13, comma 1), e quindi a quella “assoluta novità della questione trattata” sulla cui violazione va calibrata la dedotta violazione di legge (vd. Cass. n. 9977 del 09/04/2019), a tanto valendo la motivazione spiegata che argomenta, per l’appunto, dalla mancanza, nella legge di previsione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, di disposizioni sulla difesa tecnica, questione oggetto della controversia.
6. Il ricorso è, come tale, manifestamente infondato e va rigettato.
7. Nulla sulle spese non avendo parte intimata articolato difese.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020