Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.11372 del 12/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20164-2014 proposto da:

P.S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO CARDARELLI 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TARULLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO TAMBURRINO;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO e ANTONINO SGROI;

– controricorrenti –

nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

– intimata –

avverso sentenza n. 11077/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2014, R.G.N. 10327/2009.

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione proposta da P.S.A., quale contitolare e legale rappresentante della ditta Azienda Agricola Flli P.S.A. e A., avverso il verbale di accertamento dell’Inps e la cartella esattoriale per la somma di Euro 123.624,25 a titolo di contributi agricoli dovuti dall’Azienda.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione P.S.A. quale titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola. L’Inps si è costituito con controricorso.

3. In vista dell’udienza camerale fissata per il 21/1/2020 il ricorrente ha depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con cui si era anche impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti.

3. La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara inammissibile il ricorso essendo venuto meno l’interesse della parte alla prosecuzione del giudizio.

Lo spirito e la ratio della definizione agevolata consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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