LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17844-2014 proposto da:
FMA EDIZIONI MUSICALI DISCOGRAFICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO BONOTTO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1110/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2014 R.G.N. 2847/2010.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, accogliendo parzialmente l’opposizione proposta da FMA Edizioni musicali discografiche s.r.l. alla cartella esattoriale emessa in favore dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo – ENPALS per contributi e somme aggiuntive relative al periodo dal 1994 al 1998, aveva condannato la società a corrispondere gli importi relativi a tutte le posizioni di cui al verbale di accertamento del 27/2/1999, ad eccezione di quelli richiesti per n. 5 lavoratori in relazione ai quali riteneva maturata la prescrizione.
2. La Corte territoriale argomentava che non ostava alla debenza della contribuzione (relativa a musicisti, orchestrali, attori, coristi) il fatto che l’attività svolta dalla società consistesse nell’acquisizione dei diritti di utilizzazione economica di brani musicali e nella cessione a terzi della relativa licenza, nè che essa avesse dedotto di non avere mai organizzato spettacoli nè avesse direttamente registrato i brani musicali, in quanto “spettacolo” non è solo quello che si svolge dal vivo, ma anche quello riprodotto e registrato, destinato all’utilizzazione da parte di una pluralità di persone. Considerava retribuzione imponibile i compensi effettivamente percepiti a titolo di royalties, come risultanti dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, argomentando che il D.M. 29 dicembre 2003, ha confermato la natura di retribuzione differita di detti compensi, in attuazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 4, comma 1 e della L. n. 289 del 2002, art. 43.
3. Per la cassazione della sentenza FMA Edizioni musicali discografiche srl ha proposto ricorso, cui l’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. la società ricorrente deduce come primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. CPS n. 708 del 1947, art. 3, in riferimento al D.M. 15 marzo 2005, nonchè alle norme e ai principi in materia di successione delle leggi nel tempo. Sostiene che non sarebbero assoggettabili alla disciplina assicurativa dello spettacolo tutte le nuove figure introdotte suddetto decreto ministeriale (quali i lavoratori che effettuano: cessione di brani composti, cessione di master, cessione dei diritti di utilizzazione economica, realizzazione di compilation, realizzazione di rifacimenti di un brano, realizzazione di un jingle e per rifacimenti musicali, realizzazione di uno spot pubblicitario, studio e creazione di una compilation, elaborazione dell’immagine di artisti di gruppi musicali, rifacimenti di brani), in quanto il presunto obbligo assicurativo ricade in un periodo antecedente, ovvero dal 4.3.1994 al 31.12.1998.
5. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, in riferimento al D.M. 15 marzo 2005 e sostiene che nella denegata ipotesi di riconduzione delle fattispecie in esame alle categorie integrate dal D.M. n. del 2005 dovrebbero intendersi come compositori solamente gli autori e/o compositori di opere musicali ove siano autori della musica di opere sinfoniche, teatrali, cinematografiche e audiovisive per conto terzi, non i compositori che compongono in assenza di un committente semplici opere musicali.
6. Come terzo motivo deduce il vizio di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’applicazione del D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3 e lamenta che la Corte territoriale non abbia valutato il fatto che gli artisti hanno composto opere musicali e registrato fonogrammi in proprio, a proprie spese e con propria organizzazione di impresa, con conseguente insussistenza dell’obbligo contributivo, e solo successivamente hanno ceduto le loro opere a FMA con valido contratto di cessione.
7. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs C.p.S. n. 708 del 1947, art. 4, comma 4, in riferimento alle norme e ai principi generali in materia di assoggettamento del reddito a contribuzione e lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che può essere assoggettata a contribuzione soltanto la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
8. Come quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. 29 dicembre 2003, richiamato nella sentenza di secondo grado in riferimento al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 4 e alla L. n. 289 del 2002, art. 43, nonchè alle norme e principi in materia di gerarchia delle fonti e lamenta che la Corte d’Appello abbia applicato retroattivamente con riferimento al periodo imponibile ai fini contributivi il criterio convenzionale introdotto con il D.M. 29 dicembre 2003, omettendo l’applicazione del criterio di effettiva prestazione artistica previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971.
9. In subordine, come sesto motivo lamenta l’omesso esame di un motivo di appello concernente l’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 43 ,comma 3 e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine al massimale assoggettabile a contribuzione.
10. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Il D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, ratificato con modificazioni in L. 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni ha individuato le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. Il legislatore è stato consapevole, già con la prima disposizione regolatrice, che il concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, avendo rimesso (art. 3) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l’assicurazione ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione. In applicazione di detta norma, l’obbligo assicurativo presso l’ENPALS è stato progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano invero estranee alla nozione di spettacolo in senso stretto, valorizzandosi la finalità di destinazione all’intrattenimento, in senso lato.
11. La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, sub d), ha poi delegato il Governo a procedere all’armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo; la delega è stata realizzata con il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 2, comma 1, che ha previsto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti ENPALS, ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni.
12. Coerentemente, il D.M. 10 novembre 1997, ha raggruppato i lavoratori dello spettacolo, iscritti all’ENPALS, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, appartenenti alle categorie indicate al D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, ratificato con modificazioni nella L. 29 novembre 1952, n. 2388, per le finalità di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 2, comma 1, ed ha contemplato ancora, nel gruppo A) i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, quali tra gli altri: artisti lirici; cantanti di musica leggera, attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; direttori di scena e doppiaggio; direttori d’orchestra e sostituti; concertisti e professori d’orchestra, orchestrali; tecnici del montaggio e del suono.
13. E’ poi seguita la L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non più ad un decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell’ENPALS che provvede periodicamente al monitoraggio “delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport”, di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso detto ente. In forza di detta delega è intervenuto da ultimo il D.M. 15 marzo 2005, che ha dichiaratamente “rimodulato la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal D.Lgs. n. 182 del 1997, a seguito dell’ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi del predetto D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, e sulla scorta di una verifica dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore”, ed ha dettagliato e attualizzato la preesistente previsione contemplando, tra gli altri, nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. A): artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi; vocalisti; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; disc-jockey; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; compositori; consulenti e assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera, tecnici del montaggio e del suono, documentaristi di audiovisivi, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; sound designer; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist.
14. Non vi è stata quindi l’introduzione di nuove categorie di lavoratori assoggettati alla tutela dell’ENPALS, ma l’esplicitazione della ricomprensione nell’ambito della stessa di figure emergenti nella pratica, che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare (v. in senso analogo, con riferimento agli animatori turistici, Cass. n. 3219 del 14/02/2006, Cass. n. 9996 del 29/04/2009).
15. In tal senso, questa Corte ha ritenuto che “in tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENPALS anche i “deejay producers” e i tecnici del suono, le cui prestazioni, pur rese negli studi di incisione senza presenza di pubblico e consistenti nella realizzazione di supporti registrati destinati alla commercializzazione, si traducono in produzioni di carattere artistico destinate alla fruizione del pubblico attraverso le nuove tecnologie, da ricomprendere nella nozione di “spettacolo”, come evolutasi nel tempo, ai sensi del D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, nel testo modificato dalla L. n. 289 del 2002" (Cass. n. 16253 del 20/06/2018, Cass. n. 153 del 08/01/2009).
16. Il quarto e quinto quinto motivo non sono fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che “in riferimento alle obbligazioni contributive dovute all’Enpals in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43 (applicabile anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge), che ha implicitamente modificato sul punto il D.L. C.p.S. del 1947, n. 708, art. 4, derogando alla regola generale secondo cui il soggetto titolare dal lato passivo dell’obbligo contributivo va individuato nella controparte del rapporto lavorativo, anche il soggetto rimasto estraneo al rapporto lavorativo, ma che abbia convenuto col lavoratore dello spettacolo la cessione del diritto all’immagine in relazione ad un determinato spettacolo, può essere tenuto al pagamento della contribuzione, se e nella misura in cui il corrispettivo pattuito sia superiore al 40% dell’importo complessivamente percepito dal lavoratore dello spettacolo per quella performance” (Cass. n. 9630 del 20/05/2004, conf. Cass. n. 10114 del 02/05/2006, Cass. n. 4882 del 27/02/2013, Cass. n. 2464 del 04/02/2014, n. 2464).
17. Il sesto motivo è invece fondato: come riferito a pg. 10 del ricorso per cassazione, il motivo sul massimale assoggettabile a contribuzione era stato formulato nel ricorso in appello, ove si lamentava che i contributi fossero stati calcolati sul 100% dei compensi anzichè nella misura massima del 60%.
18. Esso però non è stato affrontato dalla Corte territoriale, che si è limitata a confermare l’assoggettamento a contribuzione dei compensi effettivamente percepiti a titolo di royalties come risultanti dalle fatture e dalla documentazione esaminata in sede ispettiva.
19. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al sesto motivo, rigettati gli altri, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in relazione alla quantificazione dell’imponibile contributivo.
20. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
21. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020