LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9176/2019 proposto da:
D.O., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Biondino;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO depositato il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
CONSIDERATO
che D.O., cittadino del Senegal, ricorre avverso il decreto del tribunale di Milano che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avendo giudicato non credibile la sua narrazione e insussistenti i presupposti fattuali della protezione invocata;
che entrambi i motivi sono inammissibili, censurando apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, in relazione al giudizio di non credibilità del racconto (per “estrema genericità e vacuità del racconto, privo di qualunque dettaglio e incongruente…”) e alla dedotta condizione di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria, che è stata esclusa con argomentazioni (con le quali il tribunale ha evidenziato il mancato raggiungimento di un livello di integrazione in Italia sufficiente a far sì che il rimpatrio possa pregiudicare il diritto ad una esistenza libera e dignitosa) che resistono alle critiche proposte;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020