LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32315-2018 proposto da:
L.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALLA 18, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE JONA FALCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO DISEGNI;
– ricorrente –
contro
G.A., in qualità di tutore di F.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1527/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BUSSO MARCHEIS.
RITENUTO
CHE:
1. L’avvocato G.A., in qualità di tutore di F.M., conveniva in giudizio L.S.M. chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità degli atti patrimoniali posti in essere da F. in favore del convenuto.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3247/2016, accoglieva la domanda attorea e dichiarava la nullità degli atti negoziali impugnati.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello L.S.M..
La Corte d’appello di Torino – con sentenza 14 agosto 2018, n. 1527 – dichiarava il gravame inammissibile, ritenendone tardiva la notificazione.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione L.S.M.. L’intimato G.A. non ha proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
I. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 147 e 347 c.p.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la Corte d’appello ritenuta tardiva la proposizione dell’impugnazione in quanto l’atto introduttivo era stato notificato alle ore 23,01 del giorno in cui scadeva il termine.
Il motivo è manifestamente fondato alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2019, che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta”.
Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020