Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11422 del 15/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13508-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO TARSITANO;

– ricorrente –

contro

C.G., I.C., COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 770/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 9/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 29 settembre 2001 C.G. conveniva in giudizio B.M., I.C. e il Comune di Santa Caterina Albanese al fine di ottenere l’accertamento dell’esatto confine della propria proprietà rispetto ai fondi di proprietà dei convenuti B. e I. e all’antico viottolo interpoderale posto tra i rispettivi terreni delle parti, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione della parte di terreno risultata illegittimamente appresa. Costituitosi in giudizio, B.M. sosteneva che il viottolo, in realtà una strada pubblica, era stato ristretto per l’intervento dell’attore e della sorella P. (che chiamava in giudizio), in particolare mediante la costruzione di un muro, del quale chiedeva in via riconvenzionale la demolizione, insieme all’accertamento dei confini della sua proprietà.

Con sentenza n. 73/2007 il Tribunale di Cosenza, sezione distaccata di San Marco Argentano, rigettava la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenzionale, accertava i confini tra la proprietà di B. e la via *****, seguendo le risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello C.G., contestando la decisione di merito e la regolamentazione delle spese.

Con sentenza 9 giugno 2015, n. 770, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava compensate le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione B.M.. Gli intimati C.G., I.C. e il Comune di Santa Caterina Albanese non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.

a) Il primo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”: il giudice d’appello non ha considerato che l’attore è rimasto soccombente rispetto all’azione di accertamento dei confini, essendo stata disattesa la sua prospettazione.

b) Il secondo motivo contesta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”: il giudice d’appello non ha poi considerato che l’attore aveva anche chiesto di delimitare il viottolo interpoderale e di condannare i convenuti B. e I. a risarcire i danni, richieste entrambe respinte.

Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto, circa il primo motivo, la Corte d’appello ha fondato la decisione di compensazione delle spese di lite non solo sulla natura dell’azione di regolamento dei confini, ma anche sul “parziale rigetto delle domande ed eccezioni proposte dai convenuti” (v. p. 9 della sentenza impugnata), parziale rigetto che il secondo motivo non contesta, limitandosi a specificare quali domande ed eccezioni fatte valere dell’attore C.G. non siano state accolte.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla viene disposto circa le spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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