LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 30233/2019 sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza n. R.G. 6417/2019 del 16/10/2019 nel procedimento vertente tra:
W.H. da un parte, MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DUBLINO) dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO) NIINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PATRONE IGNAZIO che chiede alla CORTE di dichiarare la competenza del tribunale di Ancona.
CONSIDERATO
Che:
il Tribunale di Ancona ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza nel procedimento con cui W.H. ha impugnato una decisione di trasferimento adottata dall’autorità di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, Unità di Dublino, rimesso per competenza dal Tribunale di Roma;
argomenta il Tribunale che la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, secondo periodo, convertito dalla L. n. 46 del 2017, non essendo, invece, applicabile il criterio correttivo di prossimità di cui allo stesso art. 4, comma 3, in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina “avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”, atteso che – diversamente che per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per l’Unità Dublino, sia prima che dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali, il D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, commi 3 e 3-bis, non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il ricorrente e l’autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l’applicazione del suddetto criterio correttivo.
RILEVATO
Che:
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che:
come ricordato dall’organo requirente, deve darsi seguito al più recente orientamento – con cui questa Corte ha superato quello invocato dal giudice di merito – secondo cui l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio di prossimità, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Cass., 28/11/2019, n. 31127).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020