Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11494 del 15/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13952-2019 proposto da:

K.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO VIVENZIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1147/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

CHE:

K.Y., cittadino della *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Milano che ha rigettato la sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria. Il Ministero ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, mirando ad una impropria rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto non credibile la narrazione del richiedente asilo e, inoltre, argomentatamente escluso l’esistenza sia di rischi persecutori e di danno grave in caso di rimpatrio, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, con riferimento alla zona di provenienza del paese di origine del cittadino straniero, sia di profili di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria, avendo correttamente ritenuto non sufficiente il profilo dell’integrazione sociale nel territorio in italiano, in linea con Cass. SU n. 29459 del 2019.

Il ricorso è quindi inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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