Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.11544 del 15/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27946/2014 proposto da:

P.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI;

– ricorrente –

contro

REGIONE DEL VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EZIO ZANON, FRANCA CAPRIOGLIO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 495/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2013 R.G.N. 496/2011.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, dichiarava il diritto di P.M. alla rivalutazione annuale dell’indennità integrativa speciale sull’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 e condannava il Ministero della Salute alla riliquidazione dell’indennità e al pagamento dei ratei maturati, oltre agli interessi di legge, dal 121esimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo.

2. Per la cassazione della sentenza P.M. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui la Regione Veneto ha resistito con controricorso. Il Ministero della Salute ha depositato atto di costituzione al solo fine della partecipazione alla discussione orale.

3. P.M. e la Regione Veneto hanno depositato anche memoria ex art. 380-bis 1. c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Tutti i motivi di ricorso lamentano sotto vari profili che la condanna al pagamento della rivalutazione annuale dell’i.i.s. non sia stata pronunciata anche nei confronti della Regione Veneto.

5. A questo proposito, la controricorrente deduce la carenza di interesse per avere la signora P. ottenuto condanna passata in giudicato per lo stesso titolo nei confronti del Ministero della Salute. L’interesse tuttavia sussiste, in quanto solo l’adempimento da parte di uno dei condebitori in solido ha effetto liberatorio anche nei confronti degli altri condebitori, non essendo allo scopo sufficiente l’esistenza di un titolo.

6. La ricorrente deduce come primo motivo la violazione dell’art. 436 c.p.c. e riferisce che la sentenza numero 171 del 2010 del Tribunale gravata da appello aveva riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Salute dal mese successivo alla presentazione della domanda fino al 20 febbraio 2001 e la legittimazione passiva della Regione per il periodo successivo a tale data. La sentenza d’appello, che aveva condannato il solo Ministero della Salute, avrebbe quindi violato la norma richiamata in quanto a fronte di tale capo di sentenza la Regione non aveva proposto appello incidentale, limitandosi a chiedere che in caso di accoglimento della pretesa avversaria fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’amministrazione regionale.

7. Come secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., in ragione del fatto che la legittimazione passiva della Regione era stata espressamente riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 363 del 2006 resa tra le stesse parti e passata in giudicato.

8. Come terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna della Regione.

9. Tutti i motivi di ricorso sono infondati.

Con riguardo al primo, basti osservare che con la sentenza n. 171 del 2010 il Tribunale di Vicenza aveva rigettato il ricorso proposto da P.M., sicchè non poteva esservi alcuna statuizione sulla legittimazione passiva della Regione che fosse suscettibile di passaggio in giudicato.

10. Con riguardo al secondo motivo, si rileva che la sentenza n. 363 del 2006 del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato, aveva avuto ad oggetto l’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, non la rivalutazione dell’i.i.s. relativa a tale indennizzo, oggetto della presente causa, sicchè non operano i limiti del giudicato, che presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi” (Cass. n. 6830 del 24/03/2014, Cass. n. 16688 del 25/06/2018).

11. Anche il terzo motivo è infondato, considerato che nella limitazione della condanna al solo Ministero si ravvisa un implicito rigetto della domanda proposta nei confronti della Regione Veneto, coerente con il chiarimento fornito dalle Sezioni Unite nell’arresto n. 12538 del 09/06/2011 (e successive conformi), a composizione del contrasto che si era manifestato nella stessa giurisprudenza della Cassazione, secondo il quale la legittimazione passiva del Ministro della salute nelle controversie in materia di indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato).

12. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato.

13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

14. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Regione Veneto, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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