LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8095/2019 proposto da:
B.K.C., rappresentato e difeso dall’avv. Mariani S., del foro di Ascoli Piceno;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 25/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/02/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta da B.K.C.. A sostegno della decisione è stato rilevato il difetto di credibilità e l’insussistenza di ragioni persecutorie riconducibili alle ipotesi di cui alla Convenzione di Ginevra; una situazione generale del paese in miglioramento in tema di stabilità e rispetto dei diritti umani, ancorchè ancora caratterizzata da criticità; l’assenza di condizioni di vulnerabilità soggettiva e l’insufficienza del grado d’integrazione raggiunto dal ricorrente nel nostro paese.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.
Nel primo e secondo motivo viene censurata la valutazione d’inattendibilità del ricorrente il quale era esposto al rischio di gravi ritorsioni in caso di rimpatrio. Non era stata attivata la cooperazione istruttoria officiosa al fine di verificare l’effettività dei timori rappresentati dal ricorrente.
La censura è inammissibile sia perchè rivolta sostanzialmente a contestare, peraltro in modo generico ed astratto, la valutazione soggettiva di non credibilità intrinseca svolta dal Tribunale, con un sostegno argomentativo sintetico ma non inesistente. La censura è composta quasi interamente da richiami normativi e giurisprudenziali e non da profili di contestazione concreta della ratio decidendi da colpire.
In relazione all’articolazione della censura relativa alla selezione delle informazioni svolta dal Tribunale, ritenuta arbitraria anche perchè non sottoposta al contraddittorio delle parti deve rilevarsi che secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. 29056 del 2019), il tribunale non è tenuto ad attivare il contraddittorio in relazione alle C.O.I. (country of origin information) assunte d’ufficio perchè l’attività di cooperazione istruttoria ha funzione integrativa dell’inerzia della parte. Nella specie non è stata contestata specificamente l’allegazione e produzione di fonti alternative e più recenti con le quali poter contrastare in modo effettivo e legittimo la scelta operata dal giudice del merito.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al rigetto della domanda riguardante la protezione umanitaria ma la censura è svolta in modo del tutto astratto senza riferimenti alla condizione personale del ricorrente e agli indici concreti di errore nella prognosi del giudice di merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 2100 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020