LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6333/2019 proposto da:
A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Vincenzina, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 29/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/03/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Napoli ha respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria proposte dal cittadino ***** A.M., il quale aveva riferito di essere nato nell'***** e di aver lasciato il proprio Paese d’origine per migliorare le sue condizioni di vita, in quanto la situazione economica della famiglia, già critica, si era aggravata in seguito all’infarto del padre, sicchè, alla scadenza del contratto presso la fabbrica per cui lavorava, aveva deciso di espatriare grazie a un prestito ottenuto dalla madre, che in caso di rientro in patria egli avrebbe avuto l’onere di estinguere.
2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, mentre il Ministero intimato si è costituito senza svolgere difese.
CONSIDERATO
che:
3. Con il primo motivo – rubricato come violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a); art. 1, Conv. Ginevra; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8 – si lamenta che il tribunale si sarebbe “limitato a recepire pedissequamente il giudizio della Commissione territoriale”, senza ricorrere all’utilizzo di mezzi istruttori officiosi ma adottando “la tecnica del “copia ed incolla”” e si contestano sia l’affermazione del giudice a quo per cui “non risulterebbe in Nigeria una totale assenza dello Stato in materia di protezione dei cittadini”, sia la valutazione di scarsa attendibilità del ricorrente.
4. Il secondo mezzo censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, per avere il tribunale escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria in base a fonti non aggiornate (risalenti a giugno 2017) mostrando di ignorare il rapporto della Farnesina del 13 agosto 2018 che indurrebbe a conclusioni diverse.
5. Il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè la nullità per omessa motivazione ed art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto il tribunale avrebbe espresso un giudizio di inattendibilità del ricorrente “in maniera superficiale e frettolosa” e avrebbe omesso ogni motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la cd. protezione umanitaria, trascurando il percorso di inclusione sociale del richiedente.
6. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto si limita a contestare genericamente le conclusioni cui è pervenuto il tribunale partenopeo, contrapponendovi delle diverse valutazioni di merito, come tali sottratte al sindacato di legittimità, se non attraverso una appropriata censura motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 195/2016), avendo questa Corte di recente ribadito come sia “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 34476/2019).
7. Il secondo motivo è infondato, in quanto il tribunale ha in realtà acquisito – e analiticamente valutato – le cd. COI aggiornate (in particolare rapporto EASO di ottobre 2018), mentre il contenuto del “rapporto della Farnesina” di agosto 2018, trascritto a pag. 9 del ricorso, non è decisivo ai fini della sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 8908/2019, 284/2019, 13858/2018, 32064/2018).
8. Il terzo motivo è inammissibile, perchè sottopone a critica una valutazione di inattendibilità in realtà inesistente nel provvedimento impugnato ed inoltre veicola censure del tutto generiche rispetto alla puntuale motivazione del tribunale sulle circostanze addotte a supporto della invocata protezione umanitaria, in particolare con riguardo al transito in Libia (Cass. 4455/2018, 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018, 13096/2019) e alle ragioni economiche dell’espatrio (cfr. Cass. 3681/2019, per cui non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico”).
9. L’assenza di difese del Ministero esonera dalla pronuncia sulle spese.
10. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020