LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19210-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO PERRONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 317/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 317/16 del 20 gennaio 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi i dinieghi da essa opposti alle istanze di rimborso presentate da Azienda Trasporti Milanesi spa; istanze aventi ad oggetto l’Irap sui contributi regionali erogati a copertura del disavanzo di gestione delle imprese di trasporto pubblico ai sensi della L. 151/81, per la parte relativa al costo indeducibile del personale.
L’Azienda Trasporti Milanesi spa ha resistito con controricorso.
Con atto 20.12.17 – notificato alla controparte e da questa accettato in data 11.1.18 – la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso così proposto, con conseguente istanza di dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate; ciò a seguito della rinuncia da parte della società contribuente alla pretesa oggetto di causa.
In ragione della intervenuta rinuncia, sussistono i presupposti per dichiarazione di estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte
– V.ti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
– Dichiara estinto il processo;
– Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 16 giugno 2020