LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3406/2019 proposto da:
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
K.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 181/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 da Dott. SOLAINI LUCA;
udito l’Avvocato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Trento ha accolto il gravame proposto da K.S., cittadino del *****, in riferimento alla protezione umanitaria, avverso l’ordinanza del tribunale di Torino che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che il padre e il fratello dopo avergli negato la possibilità di studiare, lo hanno più volte picchiato ed infine estromesso dalla famiglia, in un contesto ambientale regionale e socio politico di grave instabilità e violenza.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello, il Ministero dell’Interno – a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato – ha ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la concessione della protezione umanitaria.
Il richiedente asilo non ha spiegato difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Amministrazione statale censura la decisione della Corte d’Appello per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la medesima Corte d’appello di Trento avrebbe erroneamente valorizzato, quali presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, tanto l’integrazione sociale dello straniero, quanto la generica compromissione dei diritti umani cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di eventuale rientro in Senegal.
Secondo l’Avvocatura il riconoscimento della protezione in oggetto deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa soggettiva e oggettiva del richiedente in riferimento al paese d’origine che va esaminata al momento attuale e non riferita ad epoche pregresse. Ed attualmente, nella regione di *****, pur essendo essa una zona caratterizzata da una situazione d’insicurezza e precarietà, gli scontri in atto che la vedono interessata, sono scontri a bassa intensità, quindi, non tali da coinvolgere la maggioranza della popolazione, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di causa.
Manca, inoltre, ad avviso dell’Avvocatura, qualunque riscontro individualizzante.
Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha effettuato la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), avendo verificato che se il ricorrente fosse rimpatriato diverrebbe soggetto vulnerabile, a causa del venir meno, con il legame familiare e con la protezione che dallo stesso deriva, di quell’imprescindibile inserimento sociale necessario per la sopravvivenza in un contesto caratterizzato da povertà, violenza e sopruso. Mentre, d’altra parte, lo stesso richiedente risulta inserito nella nuova realtà sociale avendo ottenuto un’assunzione, anche se con contratto a termine, in una struttura alberghiera sita in una zona ad elevata vocazione turistica.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del richiedente esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
Poichè la parte ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020