LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35631/2018 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato in Avellino, via T. Benigni 10, presso lo studio dell’avv. Antonio Barone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5400/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2020 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- S.A., proveniente dal Pakistan, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta, di diniego della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.
Con ordinanza resa nel giugno 2017, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale, ravvisando invece gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Con sentenza depositata il 23 novembre 2018, la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal richiedente, così confermando il provvedimento del Tribunale.
2.- La Corte territoriale ha osservato, in particolare, che “l’appello per un verso è inammissibile, sia perchè non è sottoposto a critica il giudizio di non credibilità del racconto, sia perchè è reiterata la domanda di protezione umanitaria già accolta dal primo giudice e per altro verso è infondato perchè non vi è prova, nemmeno ricorrendo ai report internazionali, di una situazione di violenza indiscriminata o conflitto riferita ai predetto paese di provenienza del richiedente”.
3.- Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione S.A., con quattro motivi.
Il Ministero non ha svolto difese neppure nel presente grado del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorrente censura la sentenza della Corte napoletana: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8, comma 1 bis, perchè in punto di diritto di rifugio il giudice “non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per avere la Corte napoletana escluso la sussistenza della condizione di rifugiato sul “seguente rilievo: le dichiarazioni del ricorrente sono estranee alle ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria considerato che il richiedente non ha mai chiesto la protezione delle autorità in Pakistan”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, perchè “in Pakistan sussiste una violenza indiscriminata e diffusa che coinvolge l’intero Paese”; (iv) col quarto motivo, perchè il provvedimento “ha ancora errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.
5.- Il ricorso non merita di essere accolto.
A proposito del primo motivo, va segnalato che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il “vaglio di credibilità soggettiva trova applicazione con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio d’ufficio” (cfr. Cass., 12 giugno 2019, n. 15794). Il ricorrente, d’altro canto, non propone alcun argomento in qualche misura idoneo a superare, o almeno a mettere in dubbio, il detto orientamento.
Il secondo motivo è inammissibile. Nel testo della pronuncia impugnata non risulta reperibile l’affermazione che le addebita il ricorrente: non in termini formali e nemmeno in quelli sostanziali.
Il terzo motivo è inammissibile perchè viene a richiedere un nuovo esame della situazione politica ed economica del Paese di provenienza dell’esponente, così istando per un giudizio che non è consentito a questa Corte.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La Corte di Appello napoletana non ha infatti escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. In realtà, essa ha dichiarato sul punto inammissibile l’appello proposto dall’attuale ricorrente, rilevando in modo espresso (come già segnalato sopra, nel n. 2) che è stata “reiterata la domanda di protezione umanitaria già accolta dal primo giudice”.
6.- Non ha luogo a provvedere alle spese del giudizio di legittimità, posto che il Ministero è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020