Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11683 del 17/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33894-2018 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****, PROCURA GENERALE DI *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1628/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

I.O. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Brescia che ne ha respinto il gravame in ordine al diniego di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando completamente l’esposizione – pur sommaria – dei fatti di causa; invero l’esposizione inizia direttamente con (e si limita a) l’enunciazione dei motivi di censura.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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