LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13510-2018 proposto da:
D.S.G., C.S., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ONORATO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO FUSCHINO;
– ricorrenti –
contro
METROPARK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
COMUNE DI ISERNIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA 3, presso lo studio dell’avvocato ALDA COLESANTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 59/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/02/2018, R.G.N. 194/2017.
RITENUTO IN FATTO
1. D.S.G., C.S. e M.A., con ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012, adivano il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo loro intimato dalla società Metropark s.p.a.. Il Comune di Isernia, cui il ricorso era stato notificato quale litis denuntiatio, si costituiva chiedendo l’estromissione del giudizio per difetto di legittimazione passiva. La società datrice di lavoro si costituiva per resistere all’impugnazione e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune di Isernia per esserne manlevata in caso di soccombenza. Nella fase sommaria il ricorso dei lavoratori veniva integralmente accolto. In sede di opposizione, invece, lo stesso ricorso veniva rigettato con sentenza n. 369/2017.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Isernia i lavoratori proponevano reclamo dinanzi alla Corte di appello di Campobasso. La società datrice di lavoro e il Comune di Isernia si costituivano in giudizio. La Metropark s.p.a. insisteva, con reclamo incidentale, sulla domanda di manleva nei confronti del Comune di Isernia.
3. Con sentenza pubblicata il 17.2.2018 la Corte di appello di Campobasso rigettava il reclamo principale e quello incidentale, condannando i lavoratori alla rifusione delle spese del grado in favore della Metropark s.p.a. e quest’ultima alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di Isernia.
4. La Corte di appello di Campobasso confermava la statuizione del Tribunale circa l’assenza del requisito dimensionale funzionale all’ammissibilità del rito di cui alla L. n. 92, prescelto dai lavoratori e conseguentemente della possibilità all’accesso alla c.d. “tutela reale” ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18. Inoltre, essa riteneva provata l’esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento invocato dalla società datrice di lavoro, sia sotto il profilo della genuinità della soppressione delle posizioni lavorative già occupate dai lavoratori, essendo venuta meno la Convenzione tra la società Metropark e il Comune di Isernia per la gestione di soste a pagamento, sia sotto il profilo dell’assolvimento dell’obbligo di repechage. La domanda di manleva della Metropark nei confronti del Comune di Isernia veniva rigettata “attesa l’insussistenza di un obbligo di manleva in capo al Comune poichè l’interruzione della convenzione non può ritenersi legittima”.
5. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Campobasso D.S.G., C.S. e M.A. propongono ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. La Metropark s.p.a. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato illustrato da memoria. Il Comune di Isernia resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono fondati.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, a proposito della dedotta illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non accerta e dichiara la sussistenza del requisito dimensionale funzionale all’ammissibilità del rito c.d. Fornero prescelto dai ricorrenti e la conseguente possibilità di accesso alla c.d. “tutela reale”. Si fa valere in particolare come la Corte territoriale abbia sul punto motivato esclusivamente per relationem con riferimento alla sentenza di prime cure, senza dar conto della critica alla motivazione di tale decisione contenuta nel reclamo principale, nemmeno in modo sintetico. Sul piano dell’interpretazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, i ricorrenti sostengono che per la sussistenza del requisito dimensionale preso in considerazione della norma sarebbe sufficiente l’impiego di più di quindici dipendenti in uno solo dei comuni nei quali si dispiegano le operazioni dell’impresa interessata. Nella fattispecie, se è vero che la Metropark impiegava meno di 60 dipendenti a livello nazionale e meno di 15 a Isernia, ne aveva più di 15 a Roma, e questo sarebbe sufficiente ad integrare il requisito normativo.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti principali si dolgono dell’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e della violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al capo di sentenza che ha ritenuto la genuinità della soppressione delle posizioni lavorative dei ricorrenti.
4. Con il terzo motivo del ricorso principale i lavoratori lamentano omesso esame di fatti decisivi e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La sentenza impugnata sarebbe “illegittima ed erronea” nella parte in cui non accerta e dichiara l’inefficacia del licenziamento per inosservanza dell’obbligo di repechage e per ulteriore manifesta infondatezza delle ragioni alla base del licenziamento.
5. I tre motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione.
6. Le doglianze, con le quali si censurano le statuizioni della sentenza impugnata relative, rispettivamente, al requisito dimensionale funzionale all’ammissibilità del rito c.d. Fornero prescelto dai ricorrenti e la conseguente possibilità di accesso alla c.d. “tutela reale”, alla genuinità della soppressione del posto dei lavoratori ricorrenti e all’obbligo di repèchage, fanno valere l’assenza di motivazione della sentenza della Corte territoriale, che nei tre casi si riferisce, come fondamento della propria decisione, alle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza dar conto dei motivi di reclamo sviluppati dagli odierni ricorrenti nè delle ragioni per le quali il giudice d’appello da essi dissente (v. pag. 3 e 5 della sentenza impugnata).
7. Al riguardo deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. n. 8053 del 2014). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).
8. In tutti i casi le doglianze mettono in luce, effettivamente, non un tanto un vizio, quanto l’assenza di motivazione, il che conduce alla conclusione della nullità della sentenza nelle parti rilevanti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche se questa disposizione non viene espressamente richiamata nei motivi in esame, dovendosi dare prevalenza alla portata sostanziale dei motivi di ricorso per cassazione piuttosto che alla loro presentazione formale, essendo essi, in questo caso, chiaramente riconducibili a una delle categorie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, e dunque a una delle tipologie di censura consentite (cfr. Cass. n. 26790 del 2018).
9. Questa Corte ha ripetutamente affermato che “la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, si da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato si da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 14786 del 2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nn. 15187 del 2018, 14401 del 2018, 13594 del 2018, 8684 del 2018, 8012 del 2018).
10. E’ necessario che il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (v., ex multis, Cass. n. 20883 del 2019; Cass. n. 28139 del 2018).
11. Infatti, il giudice di appello, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass. n. 15884 n. 2017 e Cass. n. 5209 del 2018).
12. Nel caso di specie, in tutte le statuizioni censurate, la Corte territoriale si è limitata a riferirsi alla sentenza di primo grado, senza dare conto delle critiche mosse dagli odierni ricorrenti alla decisione oggetto di gravame.
13. Segue alle considerazioni di cui sopra l’accoglimento del ricorso principale.
14. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la Metropark s.p.a. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile e comunque contenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili a proposito del rigetto della sua domanda di manleva nei confronti del Comune di Isernia, essendosi la Corte territoriale espressa come segue: su tale rigetto: “attesa l’insussistenza di un obbligo di manleva in capo al Comune poichè l’interruzione della convenzione non può ritenersi legittima”.
15. Il ricorso incidentale condizionato, da esaminare dovendosi accogliere il ricorso principale, è fondato.
16. Sul punto il ricorso incidentale individua effettivamente nella sentenza impugnata un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, giacchè la decisione fa discendere il rigetto della domanda di manleva della società Metropark nei confronti del Comune di Isernia dalla considerazione della illegittimità della interruzione della Convenzione intercorsa tra le parti, non permettendo quindi di comprendere quale sia stato il percorso logico che ha condotto la Corte territoriale a tale decisione.
17. Anche qui, la doglianza mette in luce, effettivamente, non un tanto un vizio, quanto l’assenza di motivazione, il che conduce alla conclusione della nullità della sentenza nelle parti rilevanti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, pur se questa disposizione non viene espressamente richiamata nella doglianza in esame, dovendosi anche in questo caso dare prevalenza alla portata sostanziale dei motivi di ricorso per cassazione piuttosto che alla loro presentazione formale, essendo esse, in questo caso, chiaramente riconducibili a una delle categorie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, e dunque a una delle tipologie di censura consentite (cfr. Cass. n. 26790 del 2018, cit.).
18. Le superiori considerazioni conducono all’accoglimento di entrambi i ricorsi.
19. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte di appello di l’Aquila, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di l’Aquila.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020