LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1946/2019 proposto da:
Z.M.A., elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), presso lo studio dell’avv. Pasquale Napolitano, via Molino di mezzo n. 21, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4275/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2020 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- A.M.Z., proveniente dal Pakistan (Punjab), ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta, di diniego della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.
Con ordinanza del febbraio 2017, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Con sentenza depositata il 24 settembre 2018, la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione proposta dal richiedente.
2.- La Corte territoriale ha rilevato che “l’appello è stato proposto oltre il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell’ordinanza previsto dall’art. 709 quater c.p.c., atteso che la notifica telematica dell’atto di appello è avvenuta il 25.5.2017, mentre il termine per la notifica dell’atto di appello scadeva il 16.3.2017, essendo stata notificata l’ordinanza il 14.2.2017, come risulta dall’esame del fascicolo telematico; l’appello va quindi dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c.”.
3. Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso il richiedente, svolgendo tre motivi di cassazione.
Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso censura la decisione della Corte napoletana: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 14, in quanto la “Commissione territoriale decideva di non accogliere la domanda di protezione internazionale, perchè considerava non credibile il richiedente”, come anche in ragione del fatto che “non riconoscere che vi sia stata violenza psichica nel caso nostro… significa non avere attentamente esaminato il caso”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 3, 4 e 5, giacchè la “Commissione territoriale, adottando una decisione apodittica e carente di motivazione, ha deciso di non riconoscere status di rifugiato al richiedente”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè la “Commissione non ha ritenuto di dover raccomandare, come avrebbe dovuto, il rilascio di un soggiorno di carattere umanitario”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso non si confronta in alcun modo con il provvedimento che pure impugna.
La Corte napoletana ha dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata dal richiedente perchè tardiva. I motivi formulati dal ricorrente attengono invece al merito delle decisioni a suo tempo assunte dalla Commissione territoriale di Caserta.
6.- Non ha luogo a provvedere alle spese del giudizio di legittimità, posto che il Ministero è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020