LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4540-2019 proposto da:
CLAPSY SNC DI O.B. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO VAZIO;
– ricorrente –
contro
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DE’
CESARINI, 3, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PAOLO MARAINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1068/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO CHE:
1. La società Clapsy s.n.c. di O.B. & C. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1068 del 27 giugno 2018, con cui la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 92/2015, rideterminava in Euro 20.299,69 la residua somma che la ricorrente era stata condannata a pagare all’architetto F.F..
Ha resistito con controricorso F.F..
2. Con atto del 22 novembre 2019, notificato al controricorrente il 28 novembre 2019, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c..
Non risulta che il controricorrente abbia aderito alla rinuncia. Il Collegio ritiene di compensare le spese del presente giudizio, alla luce del riconoscimento dell’erroneo computo del compenso dovuto per una voce, oggetto del primo motivo di ricorso, posto in essere dal controricorrente (v. p. 8 del controricorso).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 11 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020