Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11787 del 18/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15844-2019 R.G. proposto da:

NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA TRESANINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 53, presso il CENTRO SERVIZI LEGALI IUS ET DOMUS SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVIA CARLI, SERENA SPIZZAMIGLIO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1180/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1. La Nuova Data s.r.l. propose ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Firenze per chiedere il pagamento da parte della ASL ***** della somma di Euro 65.411,04, quale corrispettivo della fornitura di materiale informatico, toner, cartucce ed altro.

1.1. Espose di essere aggiudicataria degli appalti, concernenti la fornitura di detti materiali, indetta dal Consorzio Area Vasta Nord Ovest con procedura di evidenza pubblica dal 2004 al 2009, cui erano seguiti, alle condizioni previste dal contratto quadro, i singoli ordini da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

1.2. Lamentò che l’ASL di Massa Carrara aveva adempiuto ai pagamenti con ritardo e senza corrispondere gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

1.3. Propose opposizione l’AUSL ***** ed eccepì l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Pisa, sotto il profilo del foro del convenuto, del luogo dove era sorta e doveva eseguirsi l’obbligazione.

1.4. Si costituì la Nuova Data s.r.l., insistendo sulla competenza del Tribunale adito quale Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Firenze.

1.5. Il Tribunale di Firenze, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dell’11.4.2019 accolse l’eccezione di incompetenza per territorio in quanto la pretesa creditoria non superava la soglia di rilevanza comunitaria.

2. Ha proposto regolamento di competenza la Nuovadata s.r.l. sulla base di due motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso l’AUSL *****.

2.2. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe, ha chiesto il rigetto del ricorso.

2.3. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, in primo luogo, evidenziato che la sentenza del Tribunale di Firenze è stata pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., in data 11 aprile 2019 ed il ricorso è stato notificato in data 15 maggio 2019.

1.1 In caso di sentenza pronunciata in udienza, il termine per impugnare comincia a decorrere dalla stessa udienza (Cass., ord., 24/07/2007, n. 16304; Cass., ord., 23/10/2014, n. 22525; Cass., ord., 22/01/2018, n. 1471), ma è necessario che della sentenza e della contestuale motivazione sia data lettura alla presenza delle parti (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n. 5689).

1.2. Qualora ciò non avvenga, la sentenza non è viziata da nullità, ma la conseguenza della predetta omissione è la dilazione del termine per impugnazione sino al momento della successiva comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n. 2736; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008 n. 17028).

1.3. Nella specie, la sentenza, pronunciata in udienza completa di dispositivo e motivazione, non è stata letta in udienza, secondo quanto risulta dal verbale ed è stata comunicata ai difensori in data 15.4.2019, sicchè è tempestivo il ricorso notificato il 15 maggio 2019.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, della Direttiva 2004/18, artt. 9 e 56, della Direttiva 2004/17, art. 17, del D.Lgs. n. 358 del 1992, art. 2, del D.Lgs. n. 127 del 1995, art. 4 e del D.Lgs. n. 158 del 1995, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta la competenza territoriale del Tribunale di Pisa mentre sarebbe competente il Tribunale di Firenze, quale giudice Sezione specializzata per le imprese, trattandosi di contratto ad evidenza pubblica oltre la soglia comunitaria, avendo il giudice di merito tenuto conto dell’importo delle singole forniture e non dell’importo globale, previsto nel contratto quadro. Se il Tribunale non avesse considerato le singole forniture in modo frazionato ma unitario, l’importo avrebbe superato la c.d. soglia comunitaria, con conseguente radicamento della competenza funzionale del tribunale delle imprese. In ogni caso, sussisterebbe la competenza del Tribunale fiorentino in ragione della connessione al contratto attuativo con il contratto quadro concluso tra le parti.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, il tribunale delle imprese è competente in relazione ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, dei quali sia parte una delle società previste dalla norma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

2.3. L’intento del legislatore è stato quello di affidare ad un organo specializzato la materia dei contratti di rilevanza comunitaria, in caso di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, individuando, altresì, la tipologia delle società per le quali è applicabile la norma citata.

2.4. Dalla stessa prospettazione della Nuova Data s.r.l., risulta che dal 2004 al 2012, le Aziende Sanitarie Locali associate nel Consorzio Area Vasta Nord Ovest bandirono delle gare pubbliche per la fornitura di attrezzature informatiche che videro come impresa aggiudicatrice la società ricorrente.

2.5. Stipulato il capitolato di gara, i rapporti contrattuali sono stati gestiti, separatamente da parte di ciascuna Azienda Sanitaria acquirente, ai sensi dell’art. 1 del capitolato di gara, come si afferma nel ricorso per decreto ingiuntivo.

2.6. Mentre la disciplina generale del rapporto è prevista nel contratto stipulato tra il Consorzio e la Nuova Data s.r.l, con procedura di evidenza pubblica, i singoli contratti di fornitura disciplinano i rapporti tra le singole ASL e la società aggiudicatrice.

2.7. Come affermato con orientamento uniforme dalla giurisprudenza amministrativa, l’accordo-quadro, previsto dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 59, è un contratto normativo, alle cui condizioni si adeguano i futuri contratti “esecutivi” che gli assegnatari dei contratti quadro vanno a stipulare con le singole Amministrazioni (da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 06/03/2018, n. 1455, Consiglio di Stato, Sez. V, 29/11/2017, n. 5613).

2.8. Il Consiglio di Stato ha definitivamente statuito la legittimità della clausola di estensione del contratto quadro, proprio con riferimento al comparto sanitario. In particolare, è stato affermato che l’estensione del contratto aggiudicato all’esito di regolare gara pubblica è un fenomeno che non contraddice, in sè e automaticamente, le regole della concorrenza, che anzi evidentemente presuppone. Si legge in motivazione che la concentrazione delle gare non è un fenomeno estraneo nè eccentrico rispetto all’ordinamento interno, come a quello Europeo, poichè entrambi conoscono ipotesi di concentrazione o unificazione delle gare sia sul piano soggettivo, attraverso una centrale di committenza, alla quale le singole stazioni appaltanti fanno capo e riferimento per l’approvvigionamento di beni, lavori o servizi, sia sul piano oggettivo, con la stipula di contratti per adesione, accordi-quadro o, appunto, clausole di estensione di contratti, stipulati da soggetti aggregatori (Consiglio di Stato sez. III, 04/02/2016, n. 445) 2.10. E’ evidente che, almeno per quanto concerne le amministrazioni sanitarie, la tendenza del legislatore sia ancora più marcata ed orientata nel senso di privilegiare e, anzi, di imporre l’approvvigionamento di beni e servizi, anche per preminenti e, addirittura, cogenti esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria e di maggior efficienza del sistema, mediante la centralizzazione dell’acquisto o l’estensione dei contratti già stipulati da centrali di acquisto” (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 445).

2.11. E la ratio degli affidamenti delle Amministrazioni sanitarie tramite centrale di committenza, consistente nel contenimento e nella razionalizzazione della spesa per i servizi sanitari, è la stessa che si rinviene nella successiva adesione di altre Amministrazioni sanitarie all’affidamento effettuato dall’Amministrazione aggregatrice che ha indetto la gara richiamando nella lex specialis la clausola di adesione e menzionando espressamente i soggetti che avrebbero potuto avvalersene.

2.12. Il timore che, attraverso il meccanismo dell’estensione, venga aggirato il confronto concorrenziale e, più in generale, il principio della concorrenza, architrave dell’intera disciplina dei contratti pubblici, è – secondo le condivisibili argomentazioni del giudice amministrativo – del tutto infondato, poichè le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta, e per servizi sostanzialmente identici o analoghi, a tante gare quante sono le Amministrazioni richiedenti.

2.13.Tale tendenza, oltre alla legislazione nazionale e regionale sopra richiamata, trova sicuro conforto, anche nella nuova Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti, che, per quanto inapplicabile, orienta sicuramente il giudice nell’interpretazione del diritto vigente. Ai considerando nn. 59 e 60, si evidenzia che “nei mercati degli appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonchè un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti” e che l’individuazione della committenza pubblica può avvenire, ad esempio, con “un riferimento a una determinata categoria di amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito di un’area geografica chiaramente delimitata, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici possano essere facilmente e chiaramente individuate”.

2.14. Il favor legis, a livello nazionale ed Europeo muove nel senso di una progressiva concentrazione delle gare, evitando, per le Amministrazioni e per le stesse imprese, una parcellizzazione tutte le volte in cui esse abbiano caratteristiche soggettive ed oggettive comuni, riguardando enti o plessi amministrativi omogenei e richiedendo beni o prestazioni analoghi, se non identici.

2.15 L’appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara.

2.16 Nella specie, il contratto quadro è avvenuto con procedimento di evidenza pubblica, all’esito del quale la Nuova Data s.r.l. si è aggiudicata la fornitura a determinate condizioni ed i singoli contratti sono stati conclusi secondo l’accordo quadro.

2.17. La fonte dell’obbligazione di pagamento deriva, pertanto, dai singoli contratti di fornitura che del contratto quadro costituiscono attuazione.

2.18. Per tale ragione, è privo di pregio il rilievo secondo cui i singoli contratti attuativi avrebbero dovuto seguire il regime di evidenza pubblica, posto che, all’esito della gara da parte del Consorzio, era stata già individuata la ditta aggiudicatrice.

2.19. I singoli contratti, nei periodi di riferimento indicati nel contratto quadro, consentivano alla singola ASL l’acquisto di forniture di materiale informatico alle condizioni economiche e normative risultanti dall’aggiudicazione; i contratti continuavano, però, ad essere gestiti separatamente da ciascuna azienda sanitaria acquirente, che poteva ordinare i quantitativi ai prezzi ed alle condizioni economiche-normative risultanti dall’aggiudicazione (art. 1 del capitolato).

2.20. L’accordo quadro rileva ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica dei contratti stipulati che sono sottoscritti in attuazione del medesimo.

2.21. Nella delibera di aggiudicazione, allegata al documento 8 del procedimento monitorio, viene esplicitamente affermato che gli importi indicati dovevano intendersi quali massimali di spese a cui le Aziende potevano attingere per l’emissione degli ordinativi periodici.

2.22. Ne consegue che, stante l’autonomia tra il contratto quadro ed i contratti esecutivi, senza possibilità alcuna di confusione e commistione, la causa petendi della pretesa creditoria della Nuova Data s.r.l. trova fondamento nei singoli contratti di fornitura.

2.23. Per tali ragioni, non può essere ravvisata la competenza del Tribunale di Firenze, quale sezione specializzata per le imprese.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la pretesa creditoria della Nuova Data non fosse liquida, mentre sarebbe facilmente determinabile dalle condizioni di fornitura, dai documenti di trasporto e dalla contabilità della società.

3.1. Il motivo non è fondato.

3.2. Indipendentemente dalla motivazione del Tribunale in ordine alla illiquidità del credito (Cassazione civile sez. VI, 07/12/2012, n. 22047), è dirimente rilevare, ai fini della statuizione della competenza, che, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui al D.L. n. 382 del 1989, art. 5, comma 1, conv. dalla L. n. 8 del 1990. Le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni “querable”), ovvero alla sede dell’ufficio di Tesoreria dell’Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l’inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica. La mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull’istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/06/2019, n. 15579; Cass. Civ., n. 20530 del 2011; Cass. Civ., n. 18377 del 2010).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Pisa, dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.

4.1. Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate nel giudizio di merito.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Pisa, dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.

Spese al merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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