Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.11824 del 18/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11636/2015 R.G. proposto da:

EDIL COLLE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sbardella Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Bolzano n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 925/05/14 della Commissione tributaria centrale di Roma, depositata il 14/03/2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08/01/2020 dal Consigliere Pepe Stefano;

udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Sbardella Stefano per la ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rogito per Notaio P. del 30/03/1983, registrato al n. 2/2243 la societa Edil Colle S.r.l. acquistava un terreno sito nel Comune di Grottaferrata, contraddistinto in Catasto terreni al Foglio n. *****, p.11e ***** e ***** per l’importo di lire 65.000.00.

2. Con avviso di liquidazione e rettifica l’Agenzia dell’entrate accertava in L. 152.000.00 il maggior valore dell’immobile sul presupposto della sua natura edificatoria e, per l’effetto, chiedeva il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.

3. La Edil Colle S.r.l. e la parte venditrice impugnavano l’avviso eccependone la carenza di motivazione e rilevando la congruità del valore del terreno indicato nell’atto di compravendita tenuto conto: della sua concreta natura, del fatto che i piani particolareggiati non erano stati approvati e, dunque, lo stesso era di fatto inedificabile e, in fine, del valore dei terreni limitrofi.

4. La Commissione Tributaria Centrale di Roma, con sentenza n. 925/05/14, depositata il 14/03/2014, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento.

5. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. L’Agenzia dell’entrate non si è costituita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente va rilevato che la ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta. Al riguardo, è principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (ex plurimis Cass. n. 8717 del 2013). Consegue da cuò che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte – anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 2722 del 2005 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione).

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, del, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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