Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11872 del 18/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20273-2019 proposto da:

M.A., ricorso non depositato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, rappresentato ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2018 della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 08/11/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

RILEVATO

che:

– a seguito di ricorso notificato da M.A.I.D. il 28/3/2019 avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che ha negato la protezione internazionale e forme complementari di protezione, il Ministero dell’interno resiste con controricorso notificato il 16/4/2019.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso va preliminarmente dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè, come risulta da certificato negativo della Cancelleria centrale civile del 20/12/2019, non è stato depositato nel termine di giorni venti dalla notifica al resistente avvenuta il 28/3/2019;

– la declaratoria di improcedibilità del ricorso e l’applicazione del principio di soccombenza comportano la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo (cfr. Cass. 904/1963);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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