Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.11895 del 18/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20531/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO e CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI

“GIOVANNI AMENDOLA”, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3825/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/08/2013, R.G.N. 1090/2010.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma,per quel che ancora rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha affermato che non erano dovute dall’INPGI le sanzioni sulla contribuzione da versare relativa al periodo tra il licenziamento del dipendente P.C. del dicembre 1997 e la sentenza di reintegra e invece, dovevano essere corrisposte con riferimento alla contribuzione per il periodo dalla sentenza di reintegra alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro con il P. per intervenuta transazione del febbraio 2002, sanzioni da calcolarsi con riferimento all’ipotesi per omissione e non dell’evasione contributiva.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps. Resiste l’INPGI che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione dell’art. 116, commi 8 e 9, L. n. 388 del 2000, in connessione con la L. n. 300 del 1970, art. 18.

Censura la sentenza per aver ritenute non dovute le sanzioni sulla contribuzione dal licenziamento alla reintegra. Deduce che, in forza dell’art. 18, comma 4, nel testo sostituito dalla L. n. 118 del 1990, in caso di declaratoria dell’illegittimità del licenziamento sorgono a carico del datore di lavoro due obbligazioni, quella del risarcimento del danno in favore del lavoratore e quella dei pagamento della contribuzione in favore dell’ente previdenziale. Il parallelismo tra le due obbligazioni impone di ritenere che la contribuzione previdenziale deve essere accreditata mese per mese, al pari della retribuzione, e ciò anche affinchè il lavoratore non perda la naturale redditività della contribuzione. Deduce ancora che la fictio iuris di continuità del rapporto di lavoro, desumibile dall’art. 18 cit., opera anche per gli aspetti previdenziali, in quanto, ove così non fosse, i contributi dovrebbero essere accreditati al lavoratore solo sul mese della reintegrazione, anzichè mese per mese come impone il principio di neutralità economica del licenziamento illegittimo.

4. Il ricorso è infondato.

Premesso che il licenziamento nella specie è stato dichiarato illegittimo per impossibilità sopravvenuta, vanno qui richiamati i principi espressi dalla sentenza resa dalle Sezioni unite di questa Corte il 18 settembre 2014, n. 19665, alla quale va prestata adesione e data continuità.

Il principio di diritto, espresso nella citata sentenza, è nel senso che: “in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile “ratione temporis”), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett. a; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicchè riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva”.

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese processuali avuto riguardo all’affermazione dei principi di diritto qui applicati solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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