Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11954 del 19/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27725/2019 proposto da:

K.B., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Odovilio Lombardo con studio in Forlì, via Cignani 19, giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’avv.to Enrico Piccioni con studio in Roma via Arturo Calza 37;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del giudice di pace di Forlì n. 163/2019 depositata il 30.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.03.2020 dal Cons. Dr. Di Florio Antonella.

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. K.B. ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Forlì n. 163/2019 con la quale era stata respinta l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione per il rimpatrio immediato emanato dal Prefetto di Forlì ed a lui notificato il 23.5.2019.

2.La parte intimata non si è difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Il ricorrente prospetta, senza alcuna rubrica, le seguenti censure:

a. nullità della “sentenza” e del relativo procedimento prefettizio: assume di non conoscere la lingua italiana e che la circostanza non era stata oggetto di accertamento;

b la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 nella parte in cui l’ordinanza aveva rilevato che tutti i motivi erano stati sufficientemente esaminati “fornendo un giudizio valutativo che non atteneva al ricorso ed ai motivi addotti quali la totale indigenza, lo stato di salute e quant’altro” posti a base del ricorso in opposizione;

c. perplessità della motivazione in contraddizione con i motivi dedotti;

d. vulnerabilità per malattia renale che lo rendevano meritevole “della protezione internazionale proprio per motivi di integrazione sociale.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si osserva preliminarmente, infatti, che non è stata prodotta la prova della notifica del ricorso alla controparte che non si è costituita.

2.3. Da ciò deriva che non risulta instaurato il contraddittorio volto ad evitare che il provvedimento impugnato sia divenuto definitivo (cfr. ex multis Cass. 16354/2007; Cass. 13830/2016).

3. Deve altresì rilevarsi l’assoluta mancanza di autosufficienza e specificità dell’impugnazione che è priva di rubrica e contiene soltanto l’enunciazione di generiche critiche al provvedimento impugnato: al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (cfr. ex multis Cass. 11603/2018; Cass. 19959/2014; Cass. 18202/2008) 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo la materia esente dalla relativa imposizione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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