Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1198 del 21/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12995-2014 r.g. proposto da:

“Consorzio fra cooperative edili e di abitazioni CO.C.E.A. S.C.”, (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore presidente del consiglio di amministrazione Dott.ssa L.A.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Giancarlo Tittaferrante e Ida Di Domenica, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Susa n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Di Domenica.

– ricorrente –

contro

Avv. F.C., (cod. fisc. *****) e Dott. V.A.

(cod. fisc. *****), nella qualità di commissari giudiziali delle procedura di concordato preventivo della società “Consorzio fra cooperative edili e di abitazioni CO.C.E.A. S.C.”, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Rodolfo Giungi, con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via della Conciliazione n. 10, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Scordamaglia.

– controricorrenti –

avverso il decreto del Tribunale di Chieti, depositato in data 13.11.2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

1. che “CO.C.E.A. S.C., Consorzio fra cooperative edili e di abitazioni” ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il decreto del Tribunale di Chieti di liquidazione dei compensi spettanti all’avv. F.C. e al Dott. V.A. per l’attività svolta quali commissari giudiziali sino alla revoca, L. Fall., ex art. 173, della procedura di concordato preventivo cui CO.C.E.A. era stata ammessa;

2. che i due professionisti hanno resistito con controricorso.

3. che con atto datato 4.11.2019 il consorzio ricorrente ha rinunciato al ricorso;

4. che la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti.

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 319 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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