LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12995-2014 r.g. proposto da:
“Consorzio fra cooperative edili e di abitazioni CO.C.E.A. S.C.”, (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore presidente del consiglio di amministrazione Dott.ssa L.A.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Giancarlo Tittaferrante e Ida Di Domenica, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Susa n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Di Domenica.
– ricorrente –
contro
Avv. F.C., (cod. fisc. *****) e Dott. V.A.
(cod. fisc. *****), nella qualità di commissari giudiziali delle procedura di concordato preventivo della società “Consorzio fra cooperative edili e di abitazioni CO.C.E.A. S.C.”, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Rodolfo Giungi, con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via della Conciliazione n. 10, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Scordamaglia.
– controricorrenti –
avverso il decreto del Tribunale di Chieti, depositato in data 13.11.2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
1. che “CO.C.E.A. S.C., Consorzio fra cooperative edili e di abitazioni” ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il decreto del Tribunale di Chieti di liquidazione dei compensi spettanti all’avv. F.C. e al Dott. V.A. per l’attività svolta quali commissari giudiziali sino alla revoca, L. Fall., ex art. 173, della procedura di concordato preventivo cui CO.C.E.A. era stata ammessa;
2. che i due professionisti hanno resistito con controricorso.
3. che con atto datato 4.11.2019 il consorzio ricorrente ha rinunciato al ricorso;
4. che la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti.
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 319 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020