LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27819/2019 proposto da:
M.A.S.B. ALIAS B., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IBRAHIM KHALIL DIARRA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3303/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. M.B., cittadino proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal Senegal perchè aveva perso il fratello durante una rapina avvenuta nel negozio dove lavorava ad opera dei ribelli che si erano introdotti di notte e lo avevano freddato con un colpo d’arma da fuoco. Pertanto temendo di poter morire nello stesso modo aveva deciso di abbandonare il paese e di fuggire in Italia.
2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento M.B. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Venezia, che con ordinanza dell’11 dicembre 2017 rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) il richiedente asilo non credibile;
b) la domanda di protezione internazionale infondata perchè il M.B. non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;
c) la domanda di protezione sussidiaria infondata perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;
d) la domanda di protezione umanitaria infondata poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
3. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 33003, del 7 agosto 2019, ha confermato la statuizione di primo grado.
4. Avverso tale pronuncia M.B. ricorre per cassazione con 2 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo e secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25.
Il giudice del merito avrebbe omesso di valutare adeguatamente le prove richieste che avrebbero condotto a confermare gli assunti del ricorrenti e avrebbe anche omesso di attivare i poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione legislativa e sociale del paese di provenienza del ricorrente.
Lamenta che la Corte d’Appello avrebbe errato perchè non ha ritenuto che il ricorrente abbia fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Il ricorrente lamenta anche che il giudice del merito non solo non ha seguito le linee guida dell’UNCHR ma nemmeno quelle tracciate dalla Suprema Corte nel valutare le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre al fine di negare il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria ha escluso l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ritenendo erroneamente che la situazione in Casamance non presenti tale livello di criticità sotto il profilo della sicurezza.
I motivi sono fondati per quanto di ragione.
La motivazione della Corte di Appello di Venezia è, infatti, contraddittoria ai limiti dell’apparenza.
Lo è innanzitutto perchè non chiarisce per quale motivo la narrazione del ricorrente è “priva di intrinseca ed estrinseca credibilità e anche inverosimile”.
Lo è, in secondo luogo, perchè dapprima, facendo riferimento al portale viaggiare sicuri, afferma che nella regione meridionale della Casamance si trascinano gli effetti di un trentennale conflitto di matrice indipendente e, dopo, afferma che è fortemente sconsigliato recarsi nella regione a sud di Zuiginchor e, in particolare, percorrere la ***** che conduce alla frontiera della bissau – guineana a causa degli attacchi terroristici (l’ultimo del 2018 che ha ucciso 18 cittadini senegalesi). In terzo luogo manca, per quanto riguarda la protezione umanitaria, il confronto che il giudice del merito deve effettuare tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine che deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis – (Cass. 1104/2020).
6. La Corte accoglie i due motivi di ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie i due motivi di ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020