Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12176 del 22/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33590-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1569/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

C.S. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Ancona, che ne ha respinto il gravame teso a ottenere la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente denunzia, in unico contesto, (a) la violazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 112 e 156 codice cit., e art. 111 Cost., per manifesta illogicità della motivazione della sentenza e comunque per motivazione apparente; (b) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, 10,13 e 27 e art. 16 della Direttiva Europea 1013-32; (c) la violazione degli artt. 6 e 13 della Cedu e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE; dopodichè si dilunga in una serie di considerazioni generali sulle regole che debbono presidiare la valutazione dei presupposti della protezione internazionale nelle varie forme; viceversa la corte d’appello ha motivato la decisione affermando che il richiedente aveva dedotto a fondamento della domanda di esser migrato semplicemente “a causa di una lite con lo zio a cagione della proprietà di una mucca”; sicchè ha stabilito che la migrazione era avvenuta per ragioni soltanto economiche, non tali da dar luogo ad alcuna forma di protezione;

da questo punto di vista la sentenza contiene una ben definita giustificazione della decisione assunta, e codesta non è idoneamente avversata;

non risultano specificate le circostanze – anche ed eventualmente diverse da quelle valorizzate dalla corte territoriale – che erano state allegate a sostegno della complessiva istanza di protezione nelle forme alternative di tipo umanitario.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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