Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1223 del 21/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10608/2014, proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dagli avv. Settimio Di Salvo e Fulvio Merlino del foro di Napoli, con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Carlo Boursier Niutta al viale Giulio Cesare nn. 21-23 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 339/28/2013 emessa inter partes il 17 ottobre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, avente ad oggetto l’avviso di accertamento ***** della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di *****.

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso di M.G.;

letta la sentenza impugnata;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

preso atto che il ricorrente, con atto depositato il 6 settembre 2009, ha rinunciato al ricorso a norma dell’art. 390 c.p.c., in relazione all’avvenuta definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, e domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese;

preso atto che dagli atti allegati risulta l’avvenuto pagamento, a mezzo di assegno circolare, dell’importo determinato dall’Agente della riscossione;

ritenuto che le spese debbano essere compensate, in considerazione del fatto che la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (cass., n. 10198/18);

ritenuto che non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cass., 14782/18; cass., 10198/18).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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